ROMA – Norme tecniche prevenzione incendi. È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.52 del 3 marzo 2017 il Decreto 21 febbraio 2017 Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa. Regola tecnica verticale che si potrà applicare alle autorimesse superiori ai 300 m² esistenti o di nuova realizzazione, indicate dal numero 75 nell’allegato I del Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.
Le norme possono essere utilizzate in alternativa a quanto previsto Decreto del Ministro dell’interno del 1° febbraio 1986 (Norme antincendio costruzione ed esercizio autorimesse e simili) e al Decreto del Ministro dell’Interno del 22 novembre 2002. Campo di applicazione ripetiamo sono le autorimesse, e seguendo il punto V.6.1 della nuova regola tecnica non rientrano in tale ambito:
- “a) aree coperte destinate al parcamento di veicoli ove ciascun posto auto sia accesibile direttamente da spazio coperto, o con un percorso massimo inferiore a 2 volte l’altezza del piano di parcamento;
- b) spazi destinati all’esposizione, alla vendita o al deposito di veicoli provvisti di quantitativi limitati di carburante per la semplice movimentazione nell’area”.
Con l’entrata in vigore della Regola tecnica viene modificato l’allegato 1 del Decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015 con l’aggiunta del capitolo V.6 – Attività di autorimessa alla sezione V Regole tecniche verticali. Sono eliminate le parole “limitatamente ai depositi di mezzi rotabili e ai locali adibiti al ricovero di natanti e aeromobili” dall’articolo 2 comma 1 dello stesso decreto.
Info: GU n.52 3 marzo 2017 Decreto 21 febbraio 2017