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Modalità effettuazione verifiche periodiche, circolare Min. Lavoro 5 marzo

ROMA – A seguito di numerosi quesiti pervenuti al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è stata emanata dalla Direzione generale delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro, la Circolare n.9 del 5 marzo 2013 che fornisce indicazioni in merito all’applicazione del D.M. 11 aprile 2011 concernente la Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui All. VII del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81, nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’art.71, comma 13, del medesimo decreto legislativo tenuto conto delle circolari nn. 21/2011, 11/2012 e 23/2012 di detto Ministero.

Molti gli argomenti trattati.

Verbali di verifica. Con l’entrata in vigore del D.M. 11.04.2011, i soggetti titolari della funzione e i soggetti abilitati dovranno usare modelli di “scheda tecnica” e di “verbale di verifica periodica” conformi a quelli previsti dall’allegato IV dello stesso decreto. Su ogni verbale di verifica e su ogni scheda tecnica identificativa deve essere presente l’intestazione dell’ente o del soggetto abilitato che ha effettuato la verifica periodica.

Comunicazione di affidamento diretto da parte del datore di lavoro della verifica periodica al soggetto abilitato. Il datore di lavoro che, trascorsi i 60 giorni in caso di prima verifica o i 30 giorni in caso di verifica periodica successiva, intenda affidare la verifica a un soggetto abilitato deve comunicare, nel più breve tempo possibile, al soggetto titolare della funzione il nominativo del soggetto abilitato.

Regime di prima verifica periodica su attrezzature di cui al punto 10a.3 della Circolare 23/2012 non marcate CE. Le attrezzature in questione immesse sul mercato antecedentemente al 31.12.1996 sono assoggettate al regime di collaudo previsto dal D.M. 04/03/1982. La richiesta di immatricolazione dovrà essere presentata all’INAIL mentre il collaudo potrà essere eseguito da un tecnico, trascorsi 40 giorni dalla comunicazione della matricola da parte dell’INAIL, come previsto dall’articolo 4 del suddetto decreto. Al termine del collaudo le attrezzature saranno sottoposte al regime di verifiche periodiche di competenza delle Asl/ARPA.

Argani installati su aerogeneratori. Tali attrezzature non sono funzionali alla specifica destinazione operativa dell’aerogeneratore ma sono destinati esclusivamente alla manutenzione degli stessi pertanto rientrano nel regime di verifica di cui all’articolo 71, comma 11 del D.lgs 81/2008.

Loader aeroportuali. I loader aeroportuali non hanno la funzione trasportare operatori e attrezzature per la costruzione, manutenzione, riparazione di aeromobili ma piuttosto quella di movimentare carichi in quota in presenza di un operatore. Pertanto non possono essere configurabili come ponti mobili sviluppabili.

Attrezzatura destinata alla raccolta rifiuti. Un’attrezzatura per la raccolta dei rifiuti dotata di braccio meccanico e aggancio rigido per il prelievo di contenitori di superficie, semi-interrati o interrati compatibili con detto aggancio non è assoggettata al regime di verifiche periodiche di cui all’articolo 71, comma 11 del D.lgs 81/2008 in quanto non si configura come un apparecchio di sollevamento ai sensi della norma UNI-ISO 4306-1.

Verifiche periodiche di un carrello elevatore a forche. Un carrello elevatore a forche (muletto) non è assoggettato al regime di verifiche periodiche previsto dall’articolo 71, comma 11 del D.lgs 81/2008 in quanto non si configura come un apparecchio di sollevamento ai sensi della norma UNI-ISO 4306-1. Viceversa potrebbe essere assoggettato a tale regime se corredato con accessori per il sollevamento che gli conferiscano la funzione di apparecchio per il sollevamento ai sensi della norma UNI-ISO 4306-1.

I.V.A. Visto il parere formulato dall’Agenzia delle Entrate, si prende atto che le attività di verifica periodica svolte ai sensi del D.M. 11.04.2011, da parte sia dei soggetti abilitati sia dei soggetti titolari della funzione, rientrano nel campo di applicazione dll’IVA.

Controlli previsti dall’articolo 71. I verificatori dei soggetti abilitati durante l’effettuazione delle verifiche periodiche sono incaricati di pubblico servizio e devono garantire competenza, imparzialità, integrità e indipendenza rispetto alle attività di progettazione, costruzione, consulenza, manutenzione, commercializzazione legate direttamente o indirettamente alle attrezzature di cui all’allegato VII del D.lgs 81/2008. Pertanto sono impossibilitati a eseguire attività come i controlli previsti dall’articolo 71, comma 8 del D.lgs 81/2008 e le indagini supplementari.

Tariffe. Le tariffe per le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro di cui all’allegato VII del D.lgs 81/2008 “si intendono omnicomprensive di tutte le spese” essendo escluse solo le imposte.

Facoltà di avvalersi dei soggetti abilitati iscritti negli elenchi da parte dei soggetti titolari della funzione. I soggetti abilitati, essendo già impegnati, ai sensi dell’abilitazione ricevuta, al rispetto dei termini temporali previsti al comma 1 dell’articolo 2 del D.M. 11.04.2011, non sono tenuti a fornire conferma dell’accettazione dell’incarico ai soggetti tiolari della funzione.

Data di decorrenza per l’effettuazione delle verifiche periodiche. I termini temporali per lo svolgimento delle verifiche periodiche decorrono dalla data di richiesta e non da quella di pagamento delle tariffe previste dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Per approfondire: Circolare n. 9 del 5 marzo 2013.

Leggi anche:
circolari ministero 22 e 23 del 13 agosto

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