Il Dipartimento della funzione pubblica ha pubblicato in questi giorni il parere in merito al controllo delle assenze per malattia da parte dei dipendenti pubblici (art. 16, commi 9 e 10, del D.L. 98/2011)*, in forza del quale l’obbligo di inviare il medico fiscale per verificare lo stato di malattia dei dipendenti pubblici scatta “non solo se questa inizia in un giorno precedente o successivo a una giornata festiva, ma anche in caso di malattia che è iniziata dopo un giorno di ferie, di permesso o di congedo”.
Viene anche chiarito che per giornata non lavorativa deve intendersi non solo quella festiva o la domenica, ma anche qualsiasi giornata in cui la prestazione lavorativa “non è stata fisicamente effettuata nella sede di servizio”. A questo scopo occorrerà tenere conto sia dell’articolazione dell’orario di lavoro del dipendente e sia anche del periodo di tempo utilizzato, dallo stesso, per ferie, altri congedi o permessi.
* “Le pubbliche amministrazioni dispongono per il controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all’effettuazione della visita, tenendo conto dell’esigenza di contrastare e prevenire l’assenteismo. Il controllo è in ogni caso richiesto sin dal primo giorno quando l’assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative”.