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Dipendenti pubblici e visita fiscale, chiarimenti del Dipartimento della FP

Il Dipartimento della funzione pubblica ha pubblicato in questi giorni il parere in merito al controllo delle assenze per malattia da parte dei dipendenti pubblici (art. 16, commi 9 e 10, del D.L. 98/2011)*, in forza del quale l’obbligo di inviare il medico fiscale per verificare lo stato di malattia dei dipendenti pubblici scatta “non solo se questa inizia in un giorno precedente o successivo a una giornata festiva, ma anche in caso di malattia che è iniziata dopo un giorno di ferie, di permesso o di congedo”.

Viene anche chiarito che per giornata non lavorativa deve intendersi non solo quella festiva o la domenica, ma anche qualsiasi giornata in cui  la prestazione  lavorativa “non è stata fisicamente effettuata nella sede di servizio”. A questo scopo occorrerà tenere conto sia dell’articolazione dell’orario di lavoro del dipendente e sia anche del periodo di tempo utilizzato, dallo stesso, per ferie,  altri congedi o permessi.

* “Le pubbliche amministrazioni dispongono per il controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all’effettuazione della visita, tenendo conto dell’esigenza di contrastare e prevenire l’assenteismo. Il controllo è in ogni caso richiesto sin dal primo giorno quando l’assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative”.

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