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Le nuove soglie degli appalti pubblici di rilevanza comunitaria

La Commissione europea ha approvato il regolamento  1251/2011 che modifica le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti.

Delle tre direttive, la prima, del 2004, coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali; la seconda, anch’essa del 2004, coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi; la terza, del 2009, coordina le procedure per l’aggiudicazione di alcuni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori.

Con le soglie comunitarie viene individuata la “rilevanza comunitaria” degli appalti pubblici che vengono considerati di interesse comunitario quando il loro importo è superiore alle soglie predefinite: se si concretizza il caso indicato con la soglia, occorre applicare le norme di derivazione UE e servirsi della pubblicità a livello europeo; se gli importi  sono al di sotto delle soglie, si applica soltanto la normativa nazionale – ma si devono comunque rispettare i principi generali del Trattato UE in materia di parità di trattamento, trasparenza e concorrenza.

Ecco le modifiche in vigore dal 1.1.2012, contenute nel Regolamento europeo
1251/2011:

  • Negli appalti di forniture e di servizi la soglia passa dagli attuali 125.000 Euro a  130.000 Euro;
  • negli appalti pubblici di servizi la soglia passa dagli attuali 193.000 Euro a 200.000 Euro;
  • negli appalti pubblici di lavori la soglia passa dagli attuali 4.845.000 Euro a 5.000.000 Euro.

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