ROMA – Il D. Lgs. 81/2008, Testo Unico per la sicurezza dispone che siano prese misure particolari per prevenire e ridurre i rischi correlati a prestazioni svolte in regime di appalto. Per la norma i contratti di appalto devono contenere i costi concernenti la sicurezza sul lavoro. In caso contrario il contratto è da ritenersi nullo. Ratio di questo articolo è la tutela dei lavoratori dai rischi derivati da interferenza delle lavorazioni. I costi della sicurezza, inoltre, non sono soggetti a ribasso (art. 26).
Nel caso di affidamento di lavori in appalto ad impresa o lavoratori autonomi esterni, è responsabilità del datore di lavoro di verificare l’idoneità professionale e tecnica dei soggetti appaltatori e suo dovere fornire loro tutte le informazioni necessarie sui rischi esistenti negli ambienti in cui andranno ad operare e a tutte le misure di prevenzione, sicurezza e gestione dell’emergenza che sono state adottate.
Sia i subappaltatori che i datori di lavoro sono tenuti collaborare nella pianificazione ed attuazione delle misure sicurezza relative allo specifico intervento che verrà svolto in regime di appalto coordinando le azioni di prevenzione e protezione per i lavoratori coinvolti. Il datore di lavoro, committente del lavoro in appalto dovrà altresì stilare un Documento Unico della valutazione dei Rischi Interferenti (Duvri) da allegare al contratto di appalto e da aggiornare in corso d’opera se necessario.
Il Duvri non è però obbligatorio per quei casi in cui l’appalto si riferisca a servizi di natura intellettuale, a fornitura di materiali e/o attrezzature e quando il lavoro in appalto abbia una durata non superiore ai due giorni, ma solo laddove non siano presenti rischi biologici, agenti cancerogeni, atmosfera esplosiva o altri conclamati rischi particolari per la salute e la sicurezza. Da sottolineare che il computo dei due giorni non va effettuato solo per interventi svolt in maniera continuativa ma si applica a tutto il monte ore necessario alla realizzazione dell’intervento nel suo complesso.
Il committente dei lavori in appalto risponde in solido, insieme con la ditta appaltatrice e ad eventuali subappaltatori per i danni per cui il lavoratore non venga indennizzato dall’Inail fatta eccezione per danni derivanti dai rischi specifici dell’impresa appaltatrice.