ROMA – Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25 gennaio 2012 il Decreto legge “Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale”.
Tre i temi cruciali toccati. Il primo attiene interventi urgenti in materia di rifiuti nella regione Campania. “Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per fronteggiare e superare in modo risolutivo le criticità del sistema di recupero e smaltimento finale dei rifiuti prodotti negli impianti di trattamento, trito vagliatura e imballaggio (STIR) della regione Campania e di assicurare nel frattempo il costante e il corretto funzionamento dei citati impianti STIR, mediante la realizzazione di impianti di digestione anaerobica della frazione organica derivante dai rifiuti nelle aree di pertinenza dei predetti impianti, ovvero, in presenza di comprovati motivi di natura tecnica, in altre aree confinanti”.
Il decreto inoltre stabilisce che, per quelle regioni che volessero farsi carico di rifiuti prodotti in Campania, fino al 31 dicembre 2013, gli impianti di compostaggio nazionali possono aumentare la capacità ricettiva e di trattamento autorizzata fino all’8 per cento e che si autorizza la regione Campania ad utilizzare le risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione 2007-2013 relative al Programma attuativo regionale, per l’acquisto del termovalorizzatore di Acerra.
Il secondo articolo affronta la piena realizzazione dell’adeguamento italiano ala normativa europea riguardo gli shopper di plastica non biodegradabili e definisce “le caratteristiche tecniche dei sacchi, preveda specifiche sanzioni amministrative in caso di violazione, stabilisca puntuali modalità di informazione dei consumatori, al fine di superare dubbi interpretativi e difficoltà operative insorti e consentire pertanto il pieno adeguamento ai criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche approvate a livello comunitario”. Si stabilisce pertanto che «shopper» in plastica monouso debbano essere biodegradabili e conformi alla norma UNI En 13432:2002, quelli riutilizzabili debbano avere uno spessore oltre i 200 micron per uso alimentare e 100 micron per altri usi e che
“a decorrere dal 31 luglio 2012, la commercializzazione dei sacchi non conformi al presente comma è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.500 euro a 25.000 euro, aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda quantità ingenti di sacchi per l’asporto oppure un valore della merce superiore al 20 per cento del fatturato del trasgressore”.
In ultimo l’art. 3 riguarda i “Materiali da riporto” e la possibilità per alcuni di questi materiali di non essere trattati come rifiuti ma come sottoprodotti delle attività di scavo. Nella relazione tecnica accompagnatoria si specifica che si tratta ad esempio del materiale di riporto storico che è “costituito da una miscela eterogenea di materiali di origine antropica e terreno naturale che, utilizzati nel corso dei secoli per successivi riempimenti e livellamenti del terreno, si sono stratificati e sedimentati nel suolo fino a profondità variabili e che, compattandosi e integrandosi con il terreno naturale, si sono assestati determinando in molte città un nuovo orizzonte stratigrafico.”
Il decreto tuttavia non definisce nel dettaglio i “criteri di riporto” e cioè le caratteristiche, granulometria, percentuale di materiali estranei presenti accettabili, ecc. nei materiali che possono non considerarsi rifiuti, sarà pertanto necessario un ulteriore intervento del legislatore in materia.
Per approfondire: Decreto – legge 25 gennaio 2012, n. 2 Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale.