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Manifestazioni fieristiche, chiarimenti sospensione art.14 Dl.lgs 81/08

ROMA – Pubblicata dal ministero del Lavoro e delle politiche sociali la “Nota 9 gennaio 2012, n. 337 – Manifestazioni fieristiche – effetti del provvedimento di sospensione e della mancata revoca – art. 14, Dlgs n. 81/2008”.

La nota fa riferimento al provvedimento di sospensione nel quale è incorsa un’impresa fieristica in merito all’articolo 14 del del D.lgs 81/08 (Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori). Che abbia quindi subito un “provvedimento di sospensione esplica i propri effetti in relazione alla sola parte di attività imprenditoriale interessata dalle violazioni conseguenti all’impiego di manodopera in nero in misura pari o superiore al 20%, ovvero concernenti condotte gravi e reiterate in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

La nota ministeriale chiarisce: “È stato, pertanto, chiarito che l’effetto sospensivo del provvedimento risulta circoscritto alla singola unità produttiva nell’ambito della quale sono stati riscontrati i presupposti per l’adozione dello stesso e non possa, invece, trovare applicazione nei confronti di ulteriori attività svolte dalla medesima impresa in diversi luoghi di lavoro.

Tale soluzione interpretativa, in linea con le finalità cautelari e sanzionatone che caratterizzano l’adozione del provvedimento in esame consente, dunque, di ritenere che la mancata revoca del provvedimento di sospensione, relativo all’attività imprenditoriale svolta all’interno di uno stand di manifestazione fieristica, non precluda alla medesima impresa la possibilità di partecipare ad altre e diverse fiere. Ciò in quanto quest’ultime debbono considerarsi quali distinti luoghi di lavoro, pur avendo sede nella medesima Provincia.

Come precisato con circolare sopra indicata, l’eventuale provvedimento interdittivo alla contrattazione con le Pp.Aa. quale ulteriore strumento di carattere sanzionatorio, accessorio al provvedimento di sospensione, si riferisce, al contrario, all’impresa nel suo complesso ovvero a tutte le attività espletate dalla stessa nei confronti di qualsiasi Amministrazione pubblica”.

Info: ministero del Lavoro e delle politiche sociali nota 9 gennaio 2012, n. 337.

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