PALERMO – Pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana il 17 febbraio 2012 le “Linee guida sulle misure di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori esposti al rischio amianto durante i lavori di manutenzione, rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché di bonifica delle aree interessate”.
Le imprese che intendono svolgere le mansioni sopra elencate devono ovviamente adeguare la propria attività a quanto previsto dal titolo IX – capo III del D.Lgs. n. 81/08 e ss.mmi, ovvero adempiere a quanto previsto dalle disposizioni del Testo unico sulla sicurezza sul lavoro in merito a “Protezione dai rischi connessi all’esposizione all’amianto”.
Parliamo quindi di obblighi per il datore di lavoro, valutazione dei rischi, valore limite, prevenzione e protezione, notifica, misure igieniche, sorveglianza sanitaria, registro di esposizione e cartelle sanitarie di rischio, informazione e formazione dei lavoratori.
Il datore di lavoro prima di dare inizio alle attività ha l’obbligo di richiedere informazioni ai proprietari degli spazi e di attuare ogni misura necessaria al riscontrare la presenza di amianto. Quindi deve procedere a valutazione dei rischi, per stabilire natura e grado dell’esposizione e le conseguenti misure preventive e protettive da attuare.
Da tale preliminare valutazione possono discendere tre possibilità, tre situazioni nelle quali il datore di lavoro potrà trovarsi e per le quali comportarsi differentemente. Può trovarsi di fronte a: lavori non soggetti a “notifica” ex art. 250 del D.Lgs.n. 81/08; lavori soggetti a “notifica” ex art. 250 del D.Lgs. n.81/08, lavori soggetti a presentazione del “piano di lavoro”ex art. 256 del D.Lgs. n. 81/08.
Il lavoro non soggetto a notifica viene accomunato alle attività ESEDI (Esposizioni sporadiche di debole intensità). Si tratta di attività che si protraggono per un massimo di 60 ore l’anno, per non più di 4 ore per singolo intervento; per non più di due interventi al mese e nelle quali, come del resto anche nelle altre e che vedremo, non si registri un livello massimo di esposizione amianto che superi 10ff/l. In caso di tali circostanze il datore di lavoro non è tenuto a notifica preliminare, particolari misure di prevenzione, sorveglianza sanitaria e iscrizione nel registro degli esposti. Non deve però adibire alla mansione più di tre addetti contemporaneamente ed è tenuto in ogni caso, prima dell’inizio delle opere a dichiarare nella valutazione dei rischi che il livello di esposizione sia stato analizzato e quindi riscontrato inferiore ali limite suddetto.
In caso di lavoro soggetto a notifica: il datore di lavoro deve inviare comunicazione adeguata (notifica) al servizio S.Pre.S.A.L. dell’ASP territorialmente competente. La notifica deve contenere: “a) anagrafica completa del committente e dell’impresa esecutrice; b) ubicazione del cantiere; c)tipi e quantitativi di amianto manipolati; d) attività e procedimenti applicati; e) numero di lavoratori interessati; f) data di inizio dei lavori e relativa durata; g) misure adottate per limitare l’esposizione dei lavoratori all’amianto; h) dichiarazione attestante che: h1) la ditta è regolarmente iscritta all’albo nazionale gestione dei rifiuti nella categoria “10A” (attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata su materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi); h2) i lavoratori sono regolarmente sottoposti a specifica sorveglianza sanitaria; h3) i lavoratori sono regolarmente assicurati all’INAIL per il rischio specifico ed in possesso dei titoli di abilitazione ex art. 10, 7° comma, del D.P.R. 8 agosto 1994 e decreto Regione siciliana n. 9386 del 22 dicembre 2006”.
In ultimo i lavori soggetti al piano di lavoro ex. Art 256 del D.Lgs 81/08. In questo caso il datore di lavoro deve predisporre e inviare allo S.Pre.S.A.L. almeno trenta giorni prima dell’evenetuale inizio dei lavori, un piano che dovrà dimostrare che lo stesso datore di lavoro apponterà le misure necessarie alla protezione e alla sicurezza degli operatori.
Il piano dovrà contenere: “a) Anagrafica completa del committente e dell’impresa esecutrice; b) luogo ove i lavori verranno effettuati; c) natura dei lavori, data d’inizio e loro durata presumibile; d) numero di lavoratori oratori impegnati in cantiere; e) rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto primima dell’applicazione delle tecniche di demolizione, a meno che tale rimozione non possa costituire per i lavoratori un rischio maggiore di quello rappresentato dal fatto che l’amianto o i materiali contenenti amianto vengano lasciati sul posto; f) fornitura ai lavoratori dei dispositivi di protezione individuale; g) verifica dell’assenza di rischi dovuti all’esposizione all’amianto sul luogo di lavoro, al termine dei lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto; h) adeguate misure per la protezione e la decontaminazione del personale incaricato dei lavori; i) adeguate misure per la protezione dei terzi e per la raccolta e lo smaltimento dei materiali; l) adozione, nel caso in cui sia previsto il superamento dei valori limite di cui all’articolo 254 del D.Lgs. n. 81/08, delle misure di cui all’articolo 255 del medesimo decreto, adattate alle particolari esigenze del lavoro specifico; m) tecniche lavorative adottate per la rimozione dell’amianto; n) caratteristiche delle attrezzature o dispositivi che si intendono utilizzare per attuare quanto previsto dalle lettere h), i), l), m) ed o); o) indicazione delle misure di sicurezza finalizzate
all’eliminazione dei rischi infortunistici scaturenti durante le fasi di smontaggio e/o demolizione dei manufatti (rischio di caduta dall’alto, seppellimento, annegamento, investimento da veicoli circolanti nell’area di cantiere, uso di sostanze chimiche, elettrocuzione, etc.)”.
Dovrà inoltre allegare in tale piano, i giudizi di idoneità dei lavoratori, atti probanti di avvenuta formazione e informazione, titolo di abilitazione del responsabile del cantiere e dei lavoratori, iscrizione all’albo nazionale della gestione dei rifuti categoria 10°, copia del registro degli esposti. In 10 giorni lo S.Pre.S.A.L. rilascerà l’autorizzazione a procedere. Per i casi di urgenza previste deroghe e una sovrattassa di 52 euro.
Le linee guida contengono a corredo di tali indicazioni, e per tutte e tre le prospettive, descrizioni dettagliate riguardanti ognuna delle mansioni e quindi delle situazioni nelle quali può ritrovarsi l’azienda.
Il documento contiene inoltre linee operative per quanto riguarda la successiva richiesta di ottenimento dallo S.Pre.S.A.L. della dichiarazione di avvenuta bonifica. Che avverrà dopo visione degli enti preposti di copia del formulario/identificazione rifiuti e dei rapporti di prova riguardanti i campinamenti d’aria.
Controllo dell’esposizione. In ogni momento e per ognuno dei tre casi sopra elencati le imprese dovranno assicurare che il valore limite di concentrazione di fibre nell’aria non superi lo 0,1 fibra per centimetro cubo. Se tale valore viene superato il datore di lavoro: “a) assicura che i lavoratori esposti utilizzino dispositivi di protezione individuale (DPI) delle vie respiratorie con fattore di protezione operativo adeguato alla concentrazione di amianto nell’aria. La protezione deve essere tale da garantire all’utilizzatore in ogni caso che la stima della concentrazione di amianto nell’aria filtrata, ottenuta dividendo la concentrazione misurata nell’aria ambiente per il fattore di protezione operativo, sia non superiore ad un decimo del valore limite; b) provvede all’affissione di cartelli per segnalare che si prevede il superamento del valore limite di esposizione; c) adotta le misure necessarie per impedire la dispersione della polvere al di fuori dei locali o luoghi di lavoro; d) consulta i lavoratori o i loro rappresentanti (RLS) sulle misure da adottare prima di procedere a tali attività”.
I lavoratori adibiti alle attività riguardanti l’amianto devono essere formati e mostrare di essere in possesso di attestato di formazione professionale previsto dall’art. 10, comma 2, lettera h), della legge 27 marzo 1992, n. 257. I corsi didattici dovranno seguire quanto previsto dal decreto dell’assessorato alla sanità Regione siciliana n. 9386 del 22 dicembre 2006 e dal decreto dell’assessorato alla salute Regione siciliana n. 1866/10 del 22 luglio
2010.
Costituito a tale scopo dalla Regione il “Registro regionale dei soggetti abilitati alle attività di rimozione, smaltimento e bonifica dell’amianto”.
Infine la sorveglianza sanitaria. Il controllo deve riguardare tutti i lavoratori esposti, non i lavoratori impiegati in ESEDI. La sorveglianza deve prevedere visite preventive e successive visite periodiche, che nel caso di lavori in cui si sia superata la quota dello 0,1 fibra per centimetro cubo, in lavori su amianto friabile e in caso di incidenti non debbono superare un anno. La cartella sanitaria a cura del medico competente deve indicare con precisione i livelli di esposizione. Ancora, nel caso in cui si superi la soglia del e in casi di incidenti i lavoratori devono essere inseriti e iscritti nel registro degli esposti.
Info: Gazzetta ufficiale Regione Sicilia 17 febbraio 2012 (pag. 86).