ROMA – Il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali – Direzione generale per il terzo settore e le formazioni sociali, ha emanato le linee guida del 28 febbraio 2012 che disciplinano, per l’annualità 2012, la richiesta di concessione del contributo statale in favore delle associazioni di promozione sociale. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 2 aprile 2012.
I contributi sono erogati ai sensi della Legge n. 476 del 19 novembre 1987 e della Legge n. 438 del 15 dicembre 1998 “Contributo statale a favore di associazioni nazionali di promozione sociale” che all’art. 1 cita :
- “comma 1 e 1 lett. b) che lo Stato, per “…. incoraggiare e sostenere attività di ricerca, di informazione e di divulgazione culturale e di integrazione sociale, nonché per la promozione sociale e per la tutela degli associati…”, possa concedere contributi agli enti ed alle associazioni italiane che perseguono i fini di cui al successivo comma secondo;
- comma 2 che possano essere concessi contributi agli enti ed alle associazioni italiane che, nello svolgimento delle attività previste dai rispettivi statuti, “promuovano l’integrale attuazione dei diritti costituzionali concernenti l’uguaglianza di dignità e di opportunità e la lotta contro ogni forma di discriminazione nei confronti dei cittadini che, per cause di età, di deficit psichici, fisici o funzionali o di specifiche condizioni socio-economiche, siano in condizione di marginalità sociale”.
Le linee guida hanno l’obiettivo di diramare le informazioni funzionali alla presentazione della domanda. Queste riguardano i termini e le modalità di presentazione delle domande, la loro finanziabilità, i requisiti di ammissibilità, la documentazione da allegare alla richiesta, l’obbligo di rendicontazione, le modalità di controllo e le responsabilità.
Riguardo i termini, l’invio della domanda di contributo “deve avvenire, entro e non oltre il termine del 2 aprile 2012, tramite raccomandata A.R o per mezzo di corrieri privati, oppure tramite agenzie di recapito debitamente autorizzate, ovvero mediante consegna a mano alla Direzione Generale […] da parte di un incaricato dell’associazione, munito di apposita delega del rappresentante legale dell’associazione, con allegata fotocopia del documento d’identità sia del delegante che dell’incaricato alla consegna, nelle giornate non festive, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:30 alle ore 12:30”.
Saranno ritenute ammissibili solo le richieste che rispondano a seguenti requisiti di ammissibilità:
- “requisito dimensionale, ovverosia che le attività usualmente svolte dal soggetto siano a diffusione nazionale: in particolare si richiede che l’ente o associazione siano diffusi nell’ambito del territorio in almeno 10 regioni, con sedi presenti ed operanti da oltre tre anni consecutivamente alla data della presentazione della domanda”.
- “requisito della democraticità, ovverosia che l’ente sia organizzato secondo criteri democratici, in modo da operare con la più ampia partecipazione diretta degli associati ed in modo da garantire la presenza delle minoranze allorquando si assumono decisioni di rilievo generale per l’azione delle associazioni.”
Le associazioni che abbiano richiesto, entro il 31 gennaio dell’anno 2012, il rilascio dell’attestato di evidente funzione sociale nei termini previsti dalla Circolare n. 6 del 18 febbraio 2011 sono autorizzate a presentare la domanda di contributo anche qualora non ancora in possesso dell’esito valutativo dell’amministrazione che porrà in essere l’iter istruttorio secondo i tempi previsti dalla legge 241/90.
Sempre in merito alle Associazioni di promozione sociale si rende poi noto che sono state approvate le graduatorie per il finanziamento delle iniziative di formazione ed informatizzazione e dei progetti sperimentali presentati dalle Associazioni di promozione sociale ai sensi dell’articolo 12, lettere d) e f), della Legge 383 del 7 dicembre 2000.