ROMA – Approvati lo scorso 18 aprile dalla Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro i “Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e la sicurezza sul lavoro”, criteri in attuazione dell’art.6 comma 8 m-bis del D.Lgs 81/08.
I nuovi criteri verranno diramati a giorni dal ministero del Lavoro. In attesa della circolare queste le indicazioni che il provvedimento andrà a contenere.
Il formatore potrà essere considerato tale se disporrà innanzitutto dei prerequisiti minimi di base, ovvero essere in possesso di diploma di scuola media superiore ed avere conoscenza, esperienza e capacità didattica.
Sommati ai requisiti minimi dovrà dimostrare di disporre di almeno una delle seguenti proprietà: esperienza come docente esterno nell’area tematica in oggetto per almeno 90 giorni in tre anni; laurea o corsi post-laurea; attestato di frequenza relativo a corsi di formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro (64 ore ) sommato ad almeno 12 mesi di esperienza (in alternativa corso di 40 ore e diciotto mesi di eperienza); essere stato per almeno 6 mesi RSPP o 12 mesi ASPP nel macro-settore di riferimento ATECO.
Negli ultimi tre casi elencati, ovvero laurea, corsi ed esperienza, RSPP, dovrà aggiungere almeno la competenza riguardante:l’aver svolto un corso di formazione alla formazione (minimo 24 ore) o disporre di diploma triennale di Scienze della comunicazione o Master in comunicazione; esperienza in docenze nella sicurezza sul lavoro (32 ore negli ultimi 3 anni); docenza generica (40 ore ultimi tre anni); corsi di affiancamento a docente (48 ore tre anni).
I datori di lavoro potranno non avere diploma e usufruiranno di una deroga di due anni per la quale potranno formare i propri lavoratori, purché gli stessi datori di lavoro abbiano frequentato un corso di formazione per RSPP.