BRUXELLES – Posticipata dal Parlamento Europeo l’entrata in vigore della nuova direttiva CE 2004/40 sui campi elettromagnetici. Nuovo termine stabilito con direttiva 2012/11/UE del 19 aprile 2012 è il 31 ottobre 2013, cade quindi la precedente scadenza originariamente prevista per il 30 aprile 2012.
L’iter di questa direttiva è lungo e complesso in quanto la norma deve rispondere a un duplice obiettivo: garantire un livello elevato di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori e garantire allo stesso tempo la continuità e lo sviluppo delle attività mediche e industriali che prevedono l’utilizzo dei campi elettromagnetici. La norma è quindi stata sottoposta a revisioni dando ascolto alle preoccupazioni manifestate dalle parti interessate, in particolare dalla comunità medica, sull’impatto che l’attuazione di tale direttiva potrebbe avere sull’utilizzazione di procedure mediche basate sulla diagnostica per immagini, nonché sul suo impatto su talune attività industriali.
Il parlamento europeo, in data 14 giugno 2011, ha approvato una nuova proposta di direttiva basata su informazioni scientifiche più recenti e con la direttiva del 19 aprile ne ha posticipato l’entrata in vigore al 31 ottobre 2013.
Ricordiamo che la norma a protezione dai rischi derivanti dai campi elettromagnetici è richiamata e prevista dal D.Lgs. 81/08 art. 209 Titolo VII Capo IV “Identificazione dell’esposizione e valutazione dei rischi” e dall’articolo 306. “Nell’ambito della valutazione dei rischi di cui all’articolo 181, il datore di lavoro valuta e, quando necessario, misura o calcola i livelli dei campi elettromagnetici ai quali sono esposti i lavoratori. La valutazione, la misurazione e il calcolo devono essere effettuati in conformità alle norme europee standardizzate del Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC). Finché le citate norme non avranno contemplato tutte le pertinenti situazioni per quanto riguarda la valutazione, misurazione e calcolo dell’esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici, il datore di lavoro adotta le specifiche buone prassi individuate od emanate dalla Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l’igiene del lavoro, o, in alternativa, quelle del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI), tenendo conto, se necessario, dei livelli di emissione indicati dai fabbricanti delle attrezzature.”
Per approfondire: Direttiva UE 19 aprile 2012 (PDF).