Nell’all.VIII dell’Accordo Stato Regioni sulla formazione minima degli addetti ad attrezzature speciali del febbraio scorso, viene fatto esplicito riferimento ai corsi teorico-pratico a favore dei lavoratori addetti alla conduzione di trattori agricoli o forestali.
La direttiva 74/150/CEE definisce trattrice agricola o forestale “qualsiasi veicolo a motore, a ruote o a cingoli, munito di almeno due assi, la cui funzione risiede essenzialmente nella potenza di trazione e che è specialmente concepito per tirare, spingere, portare o azionare determinati strumenti, macchine o rimorchi destinati ad essere impiegati nell’attività agricola o forestale”.
I corsi di formazione teorico-pratico che rispondono all’esigenza di conferire i requisiti minimi per lavoratori addetti alla conduzione di trattori agricoli o forestali, sono di due tipi a seconda, cioè, che si tratti di trattori a ruote (tre moduli per complessive 8 ore di formazione) o di trattori a cingoli (tre moduli per un totale di 13 ore).
Per quanto riguarda le trattrici nuove, il TU 81/08 prevede all’art. 70, c.1, che tutte le attrezzature messe a disposizione dei lavoratori siano rispondenti alle Direttive comunitarie di prodotto e quindi alla Direttiva di omologazione e alla Direttiva macchine. E per i trattori e macchine agricole usate oppure sprovviste di marchio CE? In questi casi soccorre ancora l’art. 70 che concede la possibilità di utilizzare le informazioni tratte dalle norme tecniche per l’adeguamento della macchina, in quanto rappresentative dello “Stato dell’arte”.
Ecco l’elenco di queste norme di riferimento:
- UNI EN ISO 4254-1: 2010;
- ISO 26322-1: 2008;
- UNI EN ISO 3767-2: 1998;
- ISO 11684:1995;
- Linea guida Ispesl/Inail per i telai di sicurezza;
- Linea guida Ispesl/Inail per i sistemi di ritenzione del conducente;
- Linea guida Ispesl/Inail per l’adeguamento dei trattori agricoli o forestali ai requisito del Dlgs 81/08.
Lo stesso TU, all’art. 74, c. 4, impone al datore di lavoro di provvedere “affinché i lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari …. ricevano una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone”.
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