ROMA – Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.105 il 7 maggio 2012 il Decreto del Ministero degli affari esteri datato 16 febbraio 2012 “Regolamento recante disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza degli uffici all’estero ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.
Il regolamento disciplina la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori impiegati presso uffici all’estero e presso le proprie unità tecniche locali. In nome dell’articolo 3 comma 2 del D.Lgs 81/08.
Per uffici all’estero si intende quanto descritto dall’articolo 30 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 “Ordinamento dell’Amministrazione degli affari esteri”. Ovvero sono: “le rappresentanze diplomatiche, che si distinguono in Ambasciate e Legazioni, denominate negli articoli seguenti Missioni diplomatiche, e in rappresentanze permanenti presso Enti o Organizzazioni internazionali; gli uffici consolari, che si distinguono in uffici consolari di I e di II categoria; gli istituti italiani di cultura”.
Entrando nel dettaglio della normativa appena introdotta due i punti chiave da segnalare in prima battuta. Il primo riguarda la giurisdizione. L’applicazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro nei luoghi di pertinenza deve tener conto delle disposizioni previste dagli ordinamenti locali, con distinzione tra uffici con sede in Stati UE e in Stati non facenti parte dell’Unione Europea. Il secondo punto riguarda il datore di lavoro, ruolo assegnato in tali ambienti al capo ufficio.
Il datore di lavoro quindi il capo ufficio, avrà l’obbligo di adeguare “l’organizzazione della sicurezza alla normativa locale eventualmente vigente, alle caratteristiche dell’ufficio e alla realtà geografica e sociale, avvalendosi di personale adeguatamente formato ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.
Nel caso di uffici in Stati UE va applicata la normativa locale, purchè si attenda alle direttive comunitarie. Anche per quanto riguarda gli obblighi del datore di lavoro previsti dall’art.17 del Testo Unico (valutazione rischi e nomina RSPP) e dall’art. 18. Compresa nel dispositivo la nomina del Medico Competente che può essere scelto tra i professionisti locali aventi titoli e requisiti equivalenti a quanto indicato dalla D.Lgs 81/08.
Per gli uffici siti in Stati non UE viene indicata una seconda distinzione. Negli Stati dotati di normativa sulla sicurezza sul lavoro ci si puà riferire alle leggi locali. Una gestione della sicurezza simile a quella prevista per uffici in Stati UE. Il Medico Competente può essere locale purchè “sia in grado di assicurare livelli di prestazioni sanitarie equivalenti a quelle stabilite dal piano sanitario nazionale italiano”. La sorveglianza sanitaria inoltre deve essere adeguata alle condizioni climatico-sanitarie del luogo. In tali uffici infine la nomina del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione deve investire un dipendente di ruolo in possesso dei requisiti indicati dal D.Lgs 81/08 oppure un professionista che abbia competenze dettagliate riguardo lo svolgimento di attività istituzionale in sede estere.
Nelle sedi in Stati non UE e non dotati di normativa necessaria si applicano i principi del Testo unico “tenendo conto delle disposizioni tecniche locali in materia di impiantistica, antisismica, antincendio e di primo soccorso”. Tenendo conto delle medesime disposizioni: “in capo al capo dell’ufficio permane comunque l’obbligo: di effettuare la valutazione dei rischi; di assolvere agli obblighi relativi al primo soccorso e alla prevenzione incendi, applicando le eventuali disposizioni tecniche locali.
Fermi restando gli obblighi predetti, essi si presumono correttamente assolti se le autorità locali competenti avranno provveduto a rilasciare le prescritte certificazioni”. I capi ufficio devono infine “nominare il Medico Competente (con modalità già indicate per il caso di Stato non UE con normativa); nominare il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (con modalità già indicate per il caso di Stato non UE con normativa).
Il numero e la designazione di RLS sono disciplinati in contrattazione collettiva secondo quanto descritto dal D.Lgs 81/08.
Un’ultima indicazione riguarda il “Coordinamento e controllo”: “La Direzione generale per l’amministrazione, l’informatica e le comunicazioni del Ministero svolge attività di coordinamento, controllo, assistenza e consulenza nell’attuazione delle norme riguardanti la sicurezza e la salute dei lavoratori da parte degli uffici all’estero, anche con poteri di impulso in caso di inerzia. Per gli istituti di cultura italiani provvede analogamente la Direzione generale per la promozione del sistema Paese del Ministero. Per le unità tecniche locali provvede la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo“.
Info: Ministero degli affari esteri, Decreto 16 febbraio 2012, n. 51.