Da oggi propongo una serie di approfondimenti sullo Sportello Unico per l’Edilizia.
Già con la L. 493/1993, “alle amministrazioni comunali, nell’ambito della propria autonomia organizzativa”, era consentito di “costituire un ufficio denominato Sportello unico per l’edilizia” per curare “tutti i rapporti fra il privato, l’amministrazione… e le altre amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine all’intervento edilizio oggetto della richiesta di permesso o di denuncia di inizio attività”.
Lo potevano fare “anche mediante esercizio in forma associata delle strutture, l’accorpamento, la disarticolazione, la soppressione di uffici o organi già esistenti”.
Il testo di uno dei recenti emendamenti inseriti nel Decreto Sviluppo 2012, diventato legge 134 del 7 agosto scorso (con emendamenti al DL 83/2012, art. 13, semplificazioni in materia di autorizzazioni e pareri per l’esercizio dell’attività edilizia), aggiunge che “lo sportello unico per l’edilizia costituisce l’unico punto di accesso per il privato interessato in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti il titolo abilitativo e l’intervento edilizio oggetto dello stesso, che fornisce una risposta tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte.
Lo sportello … acquisisce altresì presso le amministrazioni competenti, anche mediante conferenza dei servizi…, gli atti di assenso comunque denominati delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico – territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità”.
Resta, comunque, ferma la competenza dello Sportello per le attività produttive (DPR 160/2010) riguardanti le attività di produzione di beni e servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni.
Così prosegue l’emendamento al DL 83/2012:
- le comunicazioni al richiedente sono trasmesse esclusivamente dallo sportello unico per l’edilizia;
- gli altri uffici comunali e le amministrazioni pubbliche diverse dal comune, che sono interessati al procedimento, non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati e sono tenute a trasmettere immediatamente allo sportello unico per l’edilizia tutte le denunce, le domande, le segnalazioni, gli atti e la documentazione ad esse eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente”.
Continua venerdì 24 agosto…