ROMA – Emessa dalla Direzione generale dellerelazioni industriali e dei Rapporti di lavoro del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali la circolare n. 22 del 13 agosto 2012 relativa alla “Trasmissione documentazione concernente le attrezzature di lavoro rientranti nel decreto ministeriale 4 marzo 1982 e nell’Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i”.
La circolare, indirizzata alle Direzioni territoriali per il Lavoro, riguarda gli obblighi sanciti dal Decreto ministeriale 11 aprile 2011, “Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81″, nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo, nello specifico, di espletare l’obbligo, in capo al ministero del Lavoro di inviare “all’INAIL e alle ASL territorialmente competenti la documentazione in suo possesso, riguardante le attrezzature di lavoro rientranti nel Decreto ministeriale 4 marzo 1982, rispettivamente ai fini della prima verifica periodica e delle verifiche periodiche successive alla prima”.
A tal fine la direzione generale chiede pertanto alle Direzioni territoriali di trasmettere con celerità agli enti competenti, l’intera documentazione relativa ai ponteggi sospesi motorizzati e alle alle attrezzature speciali di cui al punto 9 dell’Allegato A del D.M. 04/03/1982 (compresi i carri raccogli frutta).
Nel caso di attrezzature mai sottoposte a verifica periodica la documentazione dovrà essere inviata alle sedi INAIL ex ISPESL, territorialmente competenti. Nel caso di attrezzature già verificate la documentazione dovrà essere trasmessa alle sedi ASL/ARPA, territorialmente competenti.
Inoltre, tenendo conto dell’obbligo di verifica introdotto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. per le piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne (PLAC), la Direzione generale invita le sedi territoriali a trasmettere una copia della documentazione (autorizzazione alla costruzione e all’impiego ex articolo 30 del D.P.R. 164/1956) alla sede centrale dell’INAIL, Dipartimento certificazione e conformità prodotti e impianti in modo tale che l’Istituto possa gestire le prime verifiche.
Ancora il 13 agosto la stessa Direzione generale dellerelazioni industriali ha emesso una seconda circolare la “23”, contenente dieci chiarimenti in merito agli obblighi riguardanti le verifiche periodiche. (Leggi: “Verifiche periodiche attrezzature, circolare ministeriale n.23”).
Info: Circolare n. 22 del 13 agosto 2012.