Un insegnante che sta sorvegliando i propri allievi impegnati in una partita di pallamano tra scuole di diversi istituti, va considerato soggetto “in occasione di lavoro” e quindi è indennizzabile dell’infortunio subito con lesioni riportate durante la colluttazione con un ex allievo, che avvicinatosi al campo sportivo della scuola, aveva insultato l’interessato e con lui era venuto alle mani.
A questa decisione è giunta la Corte di Cassazione (Civile, 23 luglio 2012, n. 12779) che ha accolto il ricorso prodotto dall’insegnante, al quale, in precedenza la Corte d’Appello aveva negato l’indennizzo richiesto all’INAIL. La Corte ha affermato che “ai fini dell’indennizzabilità dell’infortunio subito dall’assicurato, per occasione di lavoro devono intendersi tutte le condizioni, comprese quelle ambientali e socio – economiche, in cui l’attività lavorativa si svolge e nelle quali è insito un rischio di danno per il lavoratore, indipendentemente dal fatto che tale danno provenga dall’apparato produttivo o dipenda da terzi o da fatti e situazioni proprie del lavoratore…”.
Con ciò, si sostiene nella decisione, si sono superati e ampliati i limiti concettuali della “causa di servizio” che si deve intendere piuttosto riferibile a“ogni fatto comunque ricollegabile al rischio specifico connesso all’attività lavorativa cui il soggetto è preposto” e ancora, che l’incidente indennizzabile “non può essere circoscritto nei limiti dell’evento di esclusiva derivazione eziologica materiale dalla lavorazione specifica espletata dall’assicurato, ma va riferito ad ogni accadimento infortunistico che all’ occasione di lavoro sia ascrivibile in concreto in quanto configurabile anche al di fuori dell’attività lavorativa tutelata ed afferente ai normali rischi della vita quotidiana privata”.