ROMA – Pubblicati sul sito del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, CNAPPC, una guida e un vademecum che evidenziano e commentano i cambiamenti per gli architetti a seguito dell’emanazione del Dpr 7 agosto 2012 n.137, recante la “Riforma degli ordinamenti professionali”.
Principi, pubblicità, assicurazione, contratto e tariffe, tirocinio, formazione continua, forme societarie, ordinamento disciplinare e compiti degli Ordini. Questi i principali temi affrontatati nei documenti.
In primo luogo il nuovo ordinamento conferma il principio costituzionale che prevede che i mestieri che riguardano la sicurezza dei cittadini e la salvaguardia dell’ambiente non possano essere esercitati da chiunque, bensì da coloro che hanno seguito uno specifico percorso scolastico e sono stati abilitati con un Esame di Stato.
Per l’accesso alla professione il tirocinio non è ancora obbligatorio ma il CNAPP conta di rivedere il proprio regolamento anche in questo senso, definendo la necessità di fare pratica dopo la laurea prima di esercitare la professione e anche di far sì che la pratica svolta siaquantificata e valutata in sede anche di Esame di Stato.
I professionisti potranno farsi pubblicità a patto che sia “informativa “ e abbia in oggetto l’attività professionale, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale ed i compensi richiesti per le prestazioni. In caso di affidamento di incarico si sancisce inoltre l’obbligo per il professionista iscritto e per il cliente di sottoscrivere un accordo chiaro sulle prestazioni da svolgere, sui tempi ed i compensi.
L’art. 5 definisce i confini dell’obbligo, per il professionista, di stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività. Viene precisato che il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico: gli estremi della polizza professionale; il massimale della polizza; ogni variazione successiva della polizza.
La violazione di tali disposizioni costituisce illecito disciplinare. Tale obbligo partirà dal 15 agosto 2013. È prevista la possibilità di stipulare polizza assicurativa anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti.
La riforma pone le basi per l’istituzione di un obbligo formativo. L’aggiornamento costante della professionalità sarà reso obbligatorio a partire dal 15 agosto 2013 e spetterà al CNAPPC il compito di regolamentarlo e di strutturare un sistema di formazione e autoformazione adeguato.
L’art. 10 della L. 183/2011, come modificata da ultimo dalla L. 27/2012, introduce infine la possibilità di costituire delle Società tra Professionisti (S.T.P.) che saranno rese possibili appena sarà emanato decreto ministeriale per l’iscrizione a una sezione speciale dell’Albo e la sottoposizione alle norme deontologiche.
Per vigilare sull’attuazione delle nuove norme e irrogare laddove necessario i provvedimenti disciplinari presso gli ordini territoriali verranno istituiti consigli di disciplina territoriali. Vi saranno quindi un Consiglio dell’Ordine, con funzioni amministrative e il Collegio di Disciplina con funzioni disciplinari, la cui composizione è effettuata mediante nomina del Presidente del Tribunale del circondario, attingendo da una rosa di nominativi predisposta e proposta dal locale Consiglio dell’Ordine.
Entro il 15 novembre 2012 il Consiglio Nazionale, previo parere vincolante del ministro vigilante, dovrà individuare i criteri in base ai quali i Consigli dell’Ordine avanzeranno la proposta e il presidente del Tribunale effettuerà la scelta.
Per approfondire: vademecun CNAPPC.