RIMINI – Il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Rimini ha predisposto e presentato in prefettura nei giorni scorsi un “Vademecum per l’adeguamento alla normativa di prevenzione incendi delle strutture alberghiere”.
Il documento ha l’obiettivo di definire in modo sintetico e chiaro l’iter procedurale e i lavori di adeguamento necessari per rendere le strutture alberghiere conformi alla più recente normativa di prevenzione incendi, DM del 16 marzo 2012. Uno strumento utole per supportare gli albergatori nel disbrigo delle pratiche e pone le basi per futuri accordi tra i soggetti coinvolti nelle diverse fasi del procedimento con l’obiettivo della massima semplificazione.
Prima di tutto si specifica che quanto descritto nel documento è applicabile “alle strutture ricettive esistenti alla data di entrata in vigore del DM 09.04.1994 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l’esercizio delle attività ricettive uristicoalberghiere”.
Le strutture costruite in data successiva, “per poter esercire, devono essere già conformi a tutte le disposizioni di prevenzione incendi contenute al titolo II del su citato DM.”
Si distingue poi in modo chiaro tra “iter procedurale”, che riguarda un adempimento formale nei confronti del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, individuato come Ente di controllo e “lavori di adeguamento”, che pertengono invece la sicurezza antincendio reale delle persone e dei beni presenti all’interno dell’albergo.
Il documento si sviluppa in due distinte sezioni. Per quanto concerne l’iter procedurale riporta la norma, DPR 151 del 01.08.2011, secondo la quale le strutture sono sottoposte a procedure diverse sulla base del numero di posti letto di cui dispongono.
Si distinguono pertanto quattro categorie:
- “Strutture ricettive con Posti letto Minore di 25, che non sono soggette a controllo dei VV.F.;
- Strutture ricettive con Posti letto Fra 25 e 50, categoria A;
- Strutture ricettive con Posti letto Fra 51 e 100, categoria B;
- Strutture ricettive con Posti letto Maggiori di 100, categoria C”.
Gli adempimenti del titolare dell’attività e dei Vigili del Fuoco in funzione di dette categorie sono indicati dallo stesso DPR 151 del 01.08.2011.
L’originale termine di adeguamento del DM 09.04.1994 (5 anni dopo l’entrata in vigore) è stato prorogato, con la legge 24 febbraio 2012, n. 14 al 31 dicembre 2013.
Si specifica però che “Per poter usufruire di detta proroga il Titolare dell’attività deve essere ammesso, a domanda, al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con il DM 16.03.2012 (Piano straordinario biennale di adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico – alberghiere con oltre venticinque posti letto esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del ministro dell’Interno del 9 aprile 1994)”.
Per quanto riguarda i lavori di adeguamento, dopo aver brevemente citato la norma di riferimento, il documento segnale che il DM 16.03.2012 “consente di accedere alla proroga a condizione che un numero minimo di misure strutturali e gestionali, derivanti dal DM 9.04.1994 e anche da norme sugli impianti, sulla salute e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, siano effettivamente realizzate nella struttura. Inoltre per tener conto del fatto che non è garantito il rispetto integrale delle norme in materia di prevenzione incendi (cioè l’adeguamento completo), ai fini dell’ammissione alla proroga viene richiesta la presenza di un servizio antincendio aggiuntivo rispetto a quello già presente.” (Leggi anche: “Adeguamento piano antincendio alberghi, differimento termini al 31 ottobre“).
Il documento si conclude con un utile prospetto sintetico che definisce i diversi casi che si possono porre e gli adempimenti necessari:
“A) Albergo con capienza inferiore a 25 posti letto indipendentemente dalla data di costruzione: deve essere già adeguato alle misure previste nel Titolo III del DM 09.04.1994;
B) albergo realizzato dopo l’entrata in vigore del DM 09.04.1994: deve essere già adeguato alle misure previste del DM 09.04.1994 e se di capacita ricettiva superiore a 25 posti letto deve essere dotato di Certificato di Prevenzione Incendi o aver presentato la SCIA;
C) albergo con capienza superiore a 25 posti letto ed esistente alla data di entrata in vigore del DM 09.04.1994:
C1) lavori di adeguamento completati, in possesso di Certificato di Prevenzione Incendi in corso di validità o che ha presentato o presenterà la SCIA prima del 31.10.2012: non necessita di nessun altro adempimento;
C2) lavori di adeguamento non completati ed esercizio dell’attività oltre il 31.10.2012 (la
stragrande maggioranza dei casi:necessità di presentare l’istanza di ammissione al piano di adeguamento con tempi, modulistica specifica per l’ammissione al piano e indicazione su altri documenti da presentare secondo l’allegato A;
C3) esercizio chiuso fino al completamento dei lavori di adeguamento: necessità di presentare la SCIA prima della apertura”.
Per approfondire: Vademecum adeguamento antincendio strutture ricettive.