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Non più silenzio-rifiuto sul permesso di costruire in presenza di vincoli?

In attesa dell’approvazione da parte del Governo del cosiddetto “pacchetto semplificazione”, propongo l’approfondimento di un tema il cui disposto legislativo, se approvato, rappresenterà una grossa novità nel campo dell’edilizia.

Infatti, il testo della bozza disponibile del provvedimento prevede che venga eliminato il silenzio rifiuto sul permesso di costruire in presenza di vincoli, con ciò modificando il TU delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380).

Il c. 9 dell’art. 20 del 380/01 stabilisce che, decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio rifiuto (*).

Ora, il “pacchetto semplificazione” cambia le cose in quanto imporrà all’Amministrazione competente del rilascio del permesso, di esprimere il relativo parere in modo esplicito, cosicchè il suo eventuale silenzio non avrà più valore di diniego.

E a proposito di vincoli (**) che gravano sul bene che si vuole costruire, l’attuale normativa prevede che, nel caso in cui la responsabilità della tutela del vincolo è di altro Soggetto diverso dal Comune, quest’ultimo deve convocare una Conferenza di servizi (***) provocando, peraltro, questa procedura, l’allungamento dei tempi di rilascio del permesso di costruire.

La semplificazione del “pacchetto” è proprio diretto ad eliminare i ritardi procedurali attualmente riscontrati. Il testo del provvedimento, su cui tornerò, ci dirà anche nel dettaglio di quali benefici potranno utilizzare le aziende coinvolte nel settore.

(*) Il silenzio diniego (rifiuto) si ha quando, in presenza di esplicita norma, l’Amministrazione non si  pronuncia nei termini su una domanda del cittadino, che si deve intendere, perciò, definitivamente rifiutata.

Per silenzio assenso, invece, sempre in presenza di esplicita  normativa , la Pubblica amministrazione, non rispondendo entro i tempi previsti ad una istanza del cittadino intende accettarla ed il provvedimento richiesto si deve considerare come acquisito.

(**) Vincoli paesaggistici, archeologici, architettonici, culturali (DLgs.42/2004, Codice per i Beni Culturali e del Paesaggio, e ss.mm.ii.)

(***) L 241/90 e ss.mm.ii.

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