Sarà un decreto ministeriale a definire le “misure di semplificazione degli adempimenti relativi alla informazione, formazione e sorveglianza sanitaria previsti dal TU 81/08 applicabili alle prestazioni che implichino una permanenza del lavoratore in azienda per un periodo non superiore a cinquanta giornate lavorative nell’anno solare di riferimento”.
Con l’art. 1 del recente Ddl Semplificazioni si è inteso beneficiare i lavoratori con rapporto di breve durata:
- “nel rispetto dei livelli generali di tutela della salute e sicurezza su lavoro e fermi restando gli obblighi di cui agli articoli 36 (informazione ai lavoratori), 37 (formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti) e 41 (sorveglianza sanitaria) del TU 81/08”.
E sempre con un decreto ministeriale, che dovrà essere adottato entro il 2013, saranno resi più semplici e più comprensibili i contenuti degli allegati (*) dell’art. 40 del TU (**) e le modalità di trasmissione delle informazioni da parte del Medico Competente che non potranno “riguardare elementi già in possesso di pubbliche amministrazioni”.
Gli obblighi di redazione e di trasmissione di queste informazioni scatteranno dalla data dell’entrata in vigore del decreto ministeriale ma fino ad allora si dovrà fare riferimento alle disposizioni del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 9 luglio 2012.
Queste misure di semplificazione sulla sorveglianza sanitaria e sui rapporti tra Medico Competente e Servizio Sanitario Nazionale sono state introdotte dall’art. 2 del Ddl Semplificazioni, che ha completamente sostituito l’art. 2-bis (***) dell’art. 40 del Testo unico 81.
(*) Riguardano la cartella sanitaria e di rischio, i dati della visita medica elaborati e trasmessi dal Medico Competente.
(**) Rapporti del Medico Competente con il Servizio Sanitario Nazionale. “1. Entro il primo trimestre dell’anno successivo all’anno di riferimento il Medico Competente, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello in allegato 3B”.
(***) 2-bis. “Entro il 31 dicembre 2009, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti, secondo criteri di semplicità e certezza, i contenuti degli Allegati 3A e 3B e le modalità di trasmissione delle informazioni di cui al comma 1. Gli obblighi di redazione e trasmissione relativi alle informazioni di cui al comma 1 decorrono dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo”.
Continua mercoledì 24 ottobre…
Prima parte: approfondimento pubblicato il 17 ottobre.
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