All’articolo 26 del TU 81/08 (Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione), il Ddl Semplificazioni del 16 ottobre sostituisce i commi 3 e 3-bis.
Il nuovo comma 3 impone al datore di lavoro committente di promuovere la cooperazione ed il coordinamento (*):il
a) elaborando un unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI) (**) che indichi le misure adottate per eliminare … o ridurre al minimo i rischi da interferenze;
oppure:
b) individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio, un proprio incaricato (***) con compiti di sovrintendere alla cooperazione e al coordinamento.
In relazione al comma 3-bis, le nuove disposizioni semplificate sul DUVRI non si applicano:
- “Ai servizi di natura intellettuale;
- alle mere forniture di materiali o attrezzature;
- ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai dieci uomini-giorno” (ma non deve trattarsi di lavori o servizi che comportano rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi.
(*) “…cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;…. coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva”.
(**) il DUVRI, Documento unico valutazione rischi da interferenze, va allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture.
(***) l’incaricato deve essere in possesso di adeguata formazione, esperienza e competenza. Della sua individuazione o della sua sostituzione va data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera.
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Continua venerdì 26 ottobre…