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Novità per le informazioni di assenza dal lavoro (art. 5 del Ddl semplificazioni)

Le procedure di comunicazione ai fini statistici e informativi dei dati sugli infortuni che comportano l’assenza dal lavoro per almeno un giorno, vengono modificate dal Ddl Semplificazioni, tant’è che:

  1. le autorità di pubblica sicurezza, le aziende sanitarie locali, le autorità portuali e consolari, le direzioni territoriali del lavoro e i corrispondenti uffici della Regione Sicilia e delle province autonome di Trento e di Bolzano competenti per territorio acquisiscono dall’INAIL, mediante accesso telematico, i dati relativi alle denunce di infortuni sul lavoro mortali e di quelli con prognosi superiore ai trenta giorni (primo comma modificato dell’art. 56 del TU 1124/1965);
  2. nel più breve tempo possibile, e in ogni caso entro quattro giorni dalla presa visione, dalla banca dati INAIL, dei dati relativi alle denunce di infortuni, la direzione territoriale del lavoro, su richiesta del lavoratore infortunato, di un superstite o dell’INAIL, effettua un’inchiesta di accertamento….(modifica 2° comma dell’art. 56 del TU 1124/1965).

Le nuove procedure di comunicazione saranno applicate dal 180° giorno successivo all’entrata in vigore del decreto sulle regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro.

Il SINP è la banca dati che conterrà tutte le informazioni inerenti agli infortuni sul lavoro, alle malattie professionali e alle attività di prevenzione e vigilanza svolte dai vari enti competenti. Per la nascita del  Sistema, lunga e faticosa, è stato determinante il parere espresso il 21 dicembre 2011 dalla Conferenza Stato Regioni che ha dato l’ok sullo schema di decreto interministeriale con le regole di funzionamento.

Il SINP è stato istituito per fornire dati utili all’orientamento, alla programmazione, alla pianificazione, alla valutazione dell’efficacia dell’attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali ma anche necessari per indirizzare le attività di vigilanza.

Leggi anche: Contratti d’appalto o d’opera, se il rischio è basso un sovrintendente al posto del DUVRI.

Continua mercoledì 31 ottobre…

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