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Approfondimenti normativi sulla formazione in sicurezza al Seminario Nazionale Avvocati INAIL

ROMA – A margine del Seminario Nazionale dell’Avvocatura dell’Inail che si è tenuto a Roma il 15 e 16 novembre, Quotidiano Sicurezza ha chiesto un commento al prof. Paolo Pascucci, professore di Diritto del Lavoro presso l’Università di Urbino, che ha aperto il convegno con un intervento sul ruolo della formazione nel sistema di sicurezza sul lavoro.
L’intervento del professore era volto ad analizzare la disciplina della formazione nella recente normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro.
La formazione in sicurezza è sancita dall’art. 37 del D.Lgs. 81/2008 che stabilisce il diritto-dovere del lavoratore, e conseguente obbligo del datore di lavoro, di ricevere una sufficiente ed adeguata formazione in materia di salute sicurezza.
L’art. 37, come tutte le norme di legge lascia adito ad un certo margine di interpretazioni. Primo fra tutti, per quanto riguarda ad esempio il concetto di adeguatezza: in quale caso una formazione può essere ritenuta adeguata? E quando no?

Questioni di questo rilievo possono diventare determinanti nella individuazione delle responsabilità  penali in caso di infortuni sul lavoro ed è quindi un tema cui l’avvocatura Inail ha voluto dedicare  un momento di approfondimento.
In merito alla valutazione dell’adeguatezza della formazione il professor Pascucci ha avanzato uno spunto di riflessione. Secondo il professore la valutazione dell’adeguatezza della formazione ricevuta dal lavoratore non può essere un concetto astratto, stabilito come norma generale, ma deve essere rapportato ai diversi fabbisogni formativi dei lavoratori e la diversità di bisogni formativi possono essere desunti dal Documento di Valutazione dei Rischi redatto per quella particolare azienda. L’adeguatezza della formazione – oltre che in base alle prescrizioni legislative e dell’emanando Accordo  in sede di Conferenza Stato-Regioni su modalità durata e contenuti della formazione – va quindi commisurata agli specifici fabbisogni formativi di ogni lavoratore e messa in relazione al Documento di Valutazione dei Rischi dell’azienda, documento a partire  da cui si può procedere ad una pianificazione e realizzazione di azioni formative davvero adeguate.

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