I nuovi modelli previsti dal Ddl semplificazioni approvato dal CDM a metà ottobre, come misure concrete per agevolare le procedure nei cantieri temporanei e mobili, riguardano:
- la redazione del piano operativo di sicurezza, POS, (art.89, c. 1, lett.h del TU 81/08);
- la redazione del piano di sicurezza e coordinamento POSC (art. 100, c.1)
- la redazione del fascicolo dell’opera (art. 91, c. 1, lettera b).
E formeranno oggetto del decreto del Ministero del lavoro.
Il Ddl si è interessato così della materia inserendo l’art. 104-bis nel TU 81/08 sui cantieri e sottolineando che le agevolazioni non fanno venir meno “i relativi obblighi”.
Con il comma 3 dell’art 4, sempre sui cantieri, il Ddl modifica così il DLgs 163/2006 c. 2 (*), “Con decreto del ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, sono individuati modelli semplificati per la redazione del piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento…”.
(*)Art. 131, c. 2 del DLgs 163/2006: “Entro trenta giorni dall’aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l’appaltatore o il concessionario redige e consegna […]:
a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest’ultimo sia previsto…;
b) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest’ultimo non sia previsto…;
c) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest’ultimo sia previsto … , ovvero del piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b)”.
Continua venerdì 2 novembre…