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Delega datore lavoro, valutazione rischi, due mesi da UE a Italia per cambiare

BRUXELLES – La Commissione Europea ha inviato alla Repubblica Italiana il 21 novembre 2012 un Parere motivato nel quale le chiede di adeguare completamente il proprio ordinamento giuridico riguardante la salute e la sicurezza sul lavoro alla direttiva 89/391/CEE ed eliminare da esso, entro due mesi, due disposizioni. Quelle “che esonerano il datore di lavoro dalla sua responsabilità in materia di salute e sicurezza in caso di delega e subdelega” e che  “differiscono nel tempo l’obbligo di fornire un documento di valutazione dei rischi nel caso di nuove imprese o di modifiche significative nell’attività di un’impresa”.

La comunicazione della Commissione Europea contesta alle Autorità italiane la non conformità del Testo Unico nei aspetti segnalati, agli articoli 5 e 9 delle direttiva Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.

Invita pertanto le stesse Autorità ad adeguarsi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della pubblicazione del Parere motivato. Pena possibile ricorso alla Corte di Giustizia e sanzioni.

Il Parere motivato di cui parliamo, è l’ultimo capitolo della procedura di infrazione contro l’Italia, n. 2010/4227, iniziata nel settembre 2010 dopo una denuncia inviata alle Autorità europee da Marco Bazzoni (RLS).

“La Commissione ha ricevuto nel settembre 2010 una denuncia riguardante il presunto non corretto recepimento in Italia della direttiva quadro 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.

Nella denuncia si asseriva che la normativa italiana di recepimento della direttiva quadro che le autorità italiane hanno comunicato alla Commissione è stata modificata e non è  più in vigore. Il testo di riferimento per la sicurezza e la salute sul lavoro in Italia è ora il  decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, detto “Testo Inico” di salute e sicurezza sul  lavoro. Secondo la denuncia, questa  normativa non avrebbe recepito correttamente nel diritto italiano la direttiva quadro”.

La procedura di infrazione è culminata dopo un primo carteggio tra le Autorità europee e quelle nazionali (prima lettera europea  inviata tramite il sistema EU-Pilot il 26 aprile 2010, e protocollata con il numero EU-PILOT 953/10 EMPL, risposta italiana 22 giugno 2010, seconda lettera Commissione Europea, risposta italiana 21 gennaio 2011) con la costituzione in mora della Commissione notificata alla Repubblica Italiana il 30 settembre 2011.

Nella lettera di costituzione in mora venivano contestate all’Italia irregolarità nel Testo Unico in sei punti, questi:

  1. “l’esonero da responsabilità del datore di lavoro in caso di delega o subdelega di alcune delle sue funzioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
  2. l’esonero dall’obbligo di predisporre un documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute sul lavoro per i datori di lavoro che occupano fino a lavoratori;
  3. la proroga dei termini impartiti per la redazione di documenti contenenti i risultati di una valutazione dei rischi nel caso di una nuova impresa o di modifiche sostanziali apportate a un’impresa esistente;
  4. il differimento dell’entrata in vigore dell’obbligo di valutazione del rischio di stress da lavoro;
  5. il differimento dell’entrata in vigore della legislazione sulla salute e sulla sicurezza per i lavoratori appartenenti a cooperative sociali e organizzazioni di volontariatodella protezione civile;
  6. la proroga dei termini per l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto esistenti in data 9 aprile 1994″.

La risposta italiana conseguente, è stata notificata alle Autorità europee l’8 dicembre 2011, in un documento congiunto del Ministero del Lavoro e del Ministero degli Interni.

Analizzata l’ultima comunicazione la Commissione Europea ha ritenuto soddisfacenti le spiegazioni fornite per i punti 2,4,5,6 nell’elenco appena riportato, ma ha invece continuato nel considerare insoddisfacenti le motivazioni addotte per i punti 1 e 3.

Ovvero l’ “esonero da responsabilità del datore di lavoro in caso di delega o subdelega di alcune delle sue funzioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” e “la proroga dei termini impartiti per la redazione di documenti contenenti i risultati di una valutazione dei rischi nel caso di una nuova impresa o di modifiche sostanziali apportate a un’impresa esistente”, nell’oggetto dell’ultima contestazione.

Info: parere motivato Commissione Europea

Leggi anche: intervista presidente ANFOS Rolando Morelli su Labitalia Adnkronos.

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