Il Regolamento CE n. 1907 del 18 dicembre 2006 (Regolamento REACH), riguarda la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche.
Entrato in vigore il 1° giugno 2007, è stato voluto per:
- rafforzare la protezione della salute umana e dell’ambiente dagli effetti nocivi delle sostanze chimiche;
- migliorare la competitività e la capacità di innovazione dell’industria chimica europea;
- assicurare la libera circolazione delle sostanze chimiche nel mercato interno dell’Unione Europea;
- promuovere metodi alternativi, senza impiego di animali da laboratorio, per la valutazione dei pericoli intriseci delle sostanze chimiche.
Il REACH si applica a tutte le sostanze chimiche:
- prodotte;
- importate;
- commercializzate;
- utilizzate in UE in quantitativi pari o superiori ad una tonnellata all’anno.
Quali gli obblighi per le imprese? Chi fabbrica o importa sostanze chimiche deve valutare tutti i rischi derivanti dal loro uso, adottare quindi le misure necessarie per gestire i rischi ed ancora, mantenere sotto controllo i rischi individuati. E spetta all’industria (e non più, come in passato, alle autorità nazionali), l’onere della prova con riguardo alla sicurezza delle sostanze chimiche fabbricate o commercializzate all’interno della Comunità Europea.
Altra grande novità introdotta dal Regolamento REACH è quella dell’obbligo della registrazione delle sostanze chimiche fabbricate o importate in quantitativi pari o superiori a una tonnellata all’anno, spetta al fabbricante/importatore. Tant’è che, senza registrazione, una sostanza non può essere fabbricata o immessa sul mercato europeo.
La prima fase di registrazione è terminata il 30 novembre 2010, le altre fasi proseguiranno fino al 31 maggio 2018, quando la registrazione dovrebbe riguardare circa 30.000 sostanze già in commercio.
La procedura di registrazione obbliga i produttori e gli importatori a fornire all’Agenzia Europea per le sostanze chimiche (ECHA)* un fascicolo tecnico contenente informazioni:
- sulle proprietà chimico-fisiche e tossicologiche delle sostanze;
- sugli usi;
- sulle precauzioni d’uso;
- sulla classificazione delle sostanze prodotte, commercializzate ed utilizzate in quantitativi superiori a 1 Tonnellata/anno.
Ai soggetti in tutto ciò obbligati, per tutte le sostanze commercializzate in Europa in quantità superiore a 10 Tonnellate/anno, insieme al fascicolo tecnico di registrazione, è richiesto di effettuare anche la CSA (una valutazione della sicurezza chimica (pericoli, esposizione e caratterizzazione del rischio).
(*) L’ECHA è incaricata di gestire la Banca Dati Centrale, di ricevere i fascicoli di registrazione e di elaborare orientamenti tecnici per assisterei fabbricanti e gli importatori, ma anche le autorità competenti, nell’applicazione del REACH.
Info: Regolamento (CE) n. 1907/2006 (PDF).
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