ROMA – Emanato dal Presidente della Repubblica e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 282 del 3 dicembre 2012 il Decreto Legge 3 dicembre 2012, n.207 Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell’ambiente e dei livelli di occupazione in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale.
Il testo rafforza il ruolo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale e dei piani di risanamento delle grandi industrie e estende a tutte le imprese di interesse strategico nazionale con più di 200 addetti, gli impegni al disinquinamento compresi il ricorso a sanzioni e l’adozione di provvedimenti di amministrazione straordinaria in caso di inadempienza.
Nell’art.1 il decreto interviene in materia di “Efficacia dell’Autorizzazione Integrata Ambientale in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale” e stabilisce che “In caso di stabilimento di interesse strategico nazionale, individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, quando presso di esso sono occupati un numero di lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiore a duecento da almeno un anno, qualora vi sia una assoluta necessità di salvaguardia dell’occupazione e della produzione, il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare può autorizzare, in sede di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, la prosecuzione dell’attività produttiva per un periodo di tempo determinato non superiore a 36 mesi e a condizione che vengano adempiute le prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame della medesima autorizzazione, secondo le procedure ed i termini ivi indicati, al fine di assicurare la più adeguata tutela dell’ambiente e della salute secondo le migliori tecniche disponibili”.
Nell’art. 2 si interviene in merito alla “Responsabilità nella conduzione degli impianti” e si riafferma la responsabilità della conduzione degli impianti a carico ai titolari dell’Autorizzazione Integrata Ambientale.
L’art. 3 riguarda l’efficacia dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata in data 26 ottobre 2012 alla società ILVA S.p.a. e sancisce che “L’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata in data 26 ottobre 2012 alla società ILVA S.p.a. con decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare prot. n. DVA/DEC/2012/0000547, nella versione di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 27 ottobre 2012, contiene le prescrizioni volte ad assicurare la prosecuzione dell’attività produttiva dello stabilimento siderurgico della società ILVA S.p.A. di Taranto a norma dell’articolo 1. 3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la società ILVA S.p.A. di Taranto è immessa nel possesso dei beni dell’impresa ed è in ogni caso autorizzata, nei limiti consentiti dal provvedimento di cui al comma 2, alla prosecuzione dell’attività produttiva nello stabilimento ed alla conseguente commercializzazione dei prodotti per un periodo di 36 mesi, ferma restando l’applicazione di tutte le disposizioni contenute nel presente decreto”.
Al comma 4 l’articolo introduce poi l’obbligo entro 10 giorni dall’entrata in vigore del D.L di individuare un Garante che debba monitorare “l’esecuzione delle prescrizioni contenute nell’A.I.A.”.
Il Garante è nominato con decreto del “Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del Mare, di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico e con il Ministro della Salute”.
Si stabilisce che il suo compenso non supererà i duecentomila euro lordi annui e al comma 6 se ne definiscono compiti e poteri: “Il Garante, avvalendosi, senza oneri a carico della finanza pubblica, dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale nell’ambito delle competenze proprie dell’Istituto e sentendo le rappresentanze dei lavoratori, acquisisce le informazioni e gli atti ritenuti necessari che l’azienda, le amministrazioni e gli enti interessati devono tempestivamente fornire, segnalando al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e al Ministro della Salute eventuali criticità riscontrate nell’attuazione della predetta autorizzazione e proponendo le idonee misure, ivi compresa l’eventuale adozione di provvedimenti di amministrazione straordinaria anche in considerazione degli articoli 41 e 43 della Costituzione”.
Il decreto è entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Per approfondire: Decreto Legge n. 207 del 3 dicembre 2012.