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Il CLP, le nuove regole (dal 2015) su sostanze e miscele

Entrerà in vigore a regime solo nel 2015 e fino ad allora convivrà con le vecchie norme. Si tratta del CLP (*), Regolamento CE n. 1272/2008 del 16 dicembre 2008, che introduce un nuovo sistema di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Il Regolamento CLP:

  • armonizza, all’interno della Comunità Europea i criteri per la classificazione delle sostanze e delle miscele e le norme relative alla loro etichettatura ed imballaggio;
  • assicura un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente.

Obiettivo del Regolamento è quello di determinare quali proprietà di una sostanza o di una miscela permettano di classificarla come pericolosa, cosicchè i relativi pericoli (per la salute dell’uomo e per l’ambiente, compresi quelli per lo strato di ozono)  possano essere identificati e resi noti.

Il CLP si applica a tutte le sostanze chimiche e le miscele senza limiti di quantità prodotte per anno,  ma non ai farmaci, ai dispositivi medici, agli alimenti e mangimi, ai cosmetici, che ricadono sotto altra normativa europea,  nè alle sostanze per ricerca e sviluppo non immesse sul mercato, né, infine, ai rifiuti.

Il Regolamento ha introdotto diverse novità tra cui nuove definizioni e una diversa terminologia (ad esempio  non si parla più di “preparato” ma di “miscela”, non esiste  “categoria di pericolo” ma “classe di pericolo”).

Le nuove “frasi H” (** ) descrivono la natura del pericolo legato a sostanze e miscele e sono composte da tre numeri, di cui il primo indica il tipo di pericolo (2 è pericolo fisico, 3 pericolo per la salute, 4 pericolo per l’ambiente).

Le nuove “frasi P” (***) indicano le misure raccomandate per prevenire o minimizzare gli effetti dannosi dei prodotti chimici. Sono formate dalla lettera P seguita da tre numeri di cui il primo indica il tipo di precauzione da adottare (1 è precauzione generale, 2 prevenzione, 3 reazione, 4 conservazione, 5 smaltimento).

Con il Regolamento vengono introdotte l’Avvertenza che segnala all’utilizzatore il grado relativo di gravità del pericolo; l’Attenzione che è l’avvertenza per le categorie di pericolo meno gravi e il Pericolo l’avvertenza per le categorie di pericolo più gravi.

I nuovi simboli di pericolo (Pittogrammi), sono costituiti da un rombo con cornice rossa su sfondo bianco e sostituiscono i vecchi simboli di pericolo formati da un quadrato con cornice nera su sfondo arancione.

(*) Classification, Labelling and Packaging.
(**) Hazard Statements , indicazioni di pericolo”.
(***) Precautionary Statements, consigli di prudenza.

Info: Regolamento CE n. 1272/2008 del 16 dicembre 2008.

Leggi anche:
Nel Regolamento REACH il fulcro è la registrazione delle sostanze chimiche
Agenti chimici opuscolo INAIL

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