ROMA – Emanata dalla direzione centrale per la Prevenzione e la sicurezza tecnica del dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, la lettera circolare LC 15909 del 18 dicembre 2012 Procedure di prevenzione incendi per le attività di cui al n. 7 dell’allegato 1 al D.P.R. 151/2011.
La circolare regolamenta le procedure antincendio di alcune specifiche attività minerarie e estende anche agli impianti su terraferma le procedure già applicate per le piattaforme off-shore. In attuazione del principio di razionalizzazione dell’azione amministrativa le procedure sono adattate alle nuove procedure di prevenzione incendi introdotte dal DPR 151/2011.
Nello specifico la circolare prende in considerazione attività nuove ed esistenti e definisce le conseguenti procedure:
- per le nuove attività minerarie di terraferma il titolare della concessione dovrà provvedere al deposito del progetto presso l’Ufficio nazionale Minerario per gli Idrocarburi e le Georisorse che lo invia al Comando provinciale dei VV.F. per l’autorizzazione. A ultimazione dei lavori, invia richiesta di erifica all’U.N.M.I.G. che in collaborazione con i VV.F. nei 60 giorni successivi provvede ad effettuare i controlli tecnici;
- per le attività minerarie di terraferma esistenti, già autorizzate e per cui siano state completate le procedure di verifica, si rende necessario per il titolare della concessione di presentare al Comando provinciale dei VV.F. unicamente la S.C.I.A. di cui all’art. 4 del D.P.R. 151/2011.
Info: circolare LC 15909 del 18 dicembre 2012.
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