ROMA – Il 29 settembre 2011 iniziò sulle nostre pagine un lungo approfondimento curato dal prof. Remo Zucchetti chiamato Storia della normativa sulla sicurezza sul lavoro in Italia. Quattordici puntate che ci portarono a osservare come i temi riguardanti la salute e la sicurezza negli ambienti di lavoro modificarono e hanno modificato nel tempo la legge, le istituzioni, la società. Dai primi del ‘900 fino al Testo Unico.
La serie chiuse con un’ultima puntata, chiamata il Testo Unico 9 aprile 2008 n. 81 pubblicata da Quotidiano Sicurezza il 29 dicembre 2011.
Ora a un anno esatto di distanza, riproniamo ai lettori, una sintesi dell’approfondimento. Quattordici brevi, curate ancora dal prof. Zucchetti, utili a una lettura immediata o per addentrarsi ancora una volta nei lunghi articoli pubblicati nell’inverno del 2011.
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Storia della normativa sulla sicurezza sul lavoro in Italia.
1. L’avvento della grande industria e la formazione del capitalismo. La questione operaia emerge in tutta la sua drammaticità sin dalla nascita del Regno d’Italia.
Nella prima metà del secolo XIX, l’avvento della grande industria e la formazione del capitalismo determinarono da un lato la divisione tra il capitale ed il lavoro e dall’altro il distacco tra il lavoratore e l’imprenditore.
Si delineò, quindi, quel complesso di fenomeni politico-economici individuati nell’espressione “questione sociale”. L’industrializzazione permise un notevole progresso economico, accompagnato però da un forte aumento del costo della vita, con conseguente crescita della miseria dei prestatori d’opera i cui salari erano insufficienti a soddisfare le più elementari esigenze di vita. Ciò porto i lavoratori all’ineluttabile necessità di associarsi per resistere alla “dittatura contrattuale” degli imprenditori.
I pubblici poteri, intanto, cominciavano ad avvertire l’urgenza di qualche intervento per assicurare più umane condizioni di lavoro. Veniva promulgata nel 1886 la legge di tutela del lavoro dei fanciulli negli opifici industriali, nelle cave e nelle miniere. Nel 1899 veniva assicurata la tutela della integrità fisica del prestatore d’opera con il Regolamento generale per la prevenzione degli infortuni (R.D. 18 giugno 1899, n. 230).
Leggi: capitolo 1.
2. Dalle coalizioni operaie di mutuo aiuto e difesa all’ordinamento corporativo.
Nel nuovo Regno d’Italia i primi sindacati nacquero come “coalizioni di mutuo aiuto e difesa”, con lo scopo di regolare la concorrenza tra i lavoratori bisognosi di lavoro alleviando le condizioni di inferiorità degli stessi di fronte agli imprenditori.
Con la costituzione della Confederazione generale del lavoro, nel 1906, prevalentemente orientata verso un socialismo riformista, il movimento sindacale cominciava ad operare per l’elevazione del proletariato.
Lo Stato, dalla sua pozione di iniziale indifferenza si avviava verso una più decisa tutela del contraente più debole del rapporto di lavoro. La legislazione precettiva acquistava un accelerato ritmo di produzione.
Tra le principali norme ricordiamo quelle dirette a una più efficace tutela sanitaria (1902), alla difesa degli emigranti (1901- 1903 – 1913), alla tutela delle donne e dei fanciulli(1902-1907), al lavoro delle mondine nelle risaie (1902), al miglioramento dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, all’istituzione della Cassa di invalidità e vecchiaia per gli operai, sino all’istituzione nel 1912 del Servizio d’ispezione del lavoro.
Come detto, nella lotta tra capitale e lavoro lo Stato abbandonava la sua posizione di neutralità assumendo il compito di armonizzare e regolamentare i rapporti sia nel campo professionale e sociale che in quello economico e produttivo.
Leggi: capitolo 2.
3. La nascita del Corpo degli ispettori del lavoro ai primi del ‘900.
Nei primi anni del XX secolo la legislazione operaia, benché assai rudimentale, non trovò applicazione alcuna per l’insufficiente intervento dello Stato nel settore della vigilanza.
Era un fatto triste e notorio che anche quel minimo di legislazione di tutela esistesse solo sulla carta, risolvendosi di fatto in una dolorosa irrisione.
Tuttavia un fatto determinante si verificò il 15 aprile 1904 con la stipula a Roma della Convenzione italo-francese, per regolare la protezione degli operai nazionali lavoranti all’estero, la quale sancì il principio di organizzare in tutto il Regno un servizio di vigilanza funzionante sotto l’autorità dello Stato.
La leggen. 380 del 1906 considerata istitutiva dell’Ispettorato del lavoro, viene a costituire i primi tre Circoli di ispezione di Torino, di Milano e di Brescia. Con la legge 22 dicembre 1912 n. 1361, nasce l’Ispettorato del lavoro.
Nella legge n. 1361 le funzioni assegnate all’organo furono distinte in:
- obbligatorie: di vigilanza sull’applicazione delle leggi del lavoro e di studio dei problemi operai;
- facoltative: di prevenzione e risoluzione pacifica dei conflitti di lavoro, quando invitati dalle parti.
Venne quindi sancito l’obbligo di “obbedienza” agli ispettori e il “diritto” di questi ultimi di elevare contravvenzioni per le infrazioni accertate. Fu attribuita agli ispettori la “facoltà” di visitare in qualunque ora del giorno e della notte tutti i luoghi di lavoro sottoposti alla loro vigilanza.
Leggi: capitolo 3.
4. La tutela normativa dei lavoratori nel ventennio fascista.
Nel periodo post-bellico che seguì la grande guerra, la legislazione sociale si sviluppò notevolmente affermando, quale diritto primario del proletariato, il principio di tutela dall’indigenza.
All’entrata in vigore della Carta del lavoro fascista – la quale sancì l’obbligo per gli organi dello Stato di sorvegliare l’osservanza delle leggi sulla prevenzione degli infortuni e la polizia del lavoro – segui l’istituzione dell’Ispettorato corporativo, con il R.D. 28 dicembre 1931, n.1684, che ampliò grandemente il campo d’intervento assumendo la funzione di vigilanza per l’attuazione di tutta la legislazione del lavoro nelle aziende industriali, commerciali, negli uffici, in agricoltura.
Significative per la tutela della salute furono la legge 26 aprile 1934, n.653, sulla protezione delle donne e dei fanciulli, con precise disposizioni sul trasporto e sollevamento pesi.
Risale al ‘26 la costituzione dell’Associazione nazionale per il controllo della combustione – preposta alla verifica degli impianti termici – sancita dal R.D.L. n.1331. Con il successivo R.D. 29 luglio 1927, n. 1443 vennero stabilite le norme per la disciplina della ricerca e la coltivazione delle miniere.
Ma il grande balzo si ebbe con l’approvazione del codice penale che all’art. 437, tuttora vigente, introdusse la fattispecie del delitto di rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro.
Inoltre, il codice – approvato in pieno conflitto mondiale, con il R.D. 16 marzo 1942, n. 262 – sancì agli artt. 589 e 590 le fattispecie di omicidio colposo e di lesioni personali colpose: reati configurabili nelle ipotesi infortunistiche occorse in azienda per inosservanza delle disposizioni sulla sicurezza del lavoro o per violazione del principio generale di tutela delle condizioni di lavoro posto dall’art. 2087 del nuovo codice civile.
Leggi: capitolo 4.
5. La tutela dei lavoratori nella costituzione repubblicana e il primo corpus normativo organico di prevenzione e protezione degli anni ‘50.
La Costituzione della Repubblica Italiana, entrata in vigore il 1° gennaio 1948, permeata di spirito sociale, rispondeva alle istanze più profonde del popolo italiano, espresse dai partiti che si riaffacciavano sulla scena politica del dopoguerra, in una atmosfera incandescente ricca di contrasti spirituali, sociali ed economici.
Lo Stato si qualifica preliminarmente, all’art. 1, in un triplice modo: come Repubblica, democratica, fondata sul lavoro.
Attributo quest’ultimo di significato storico-dogmatico e politico programmatico, indicante il carattere che lo Stato deve assumere. Il lavoro viene elevato a nucleo fondamentale della struttura statuale.
Emerge tra tutte le disposizioni l’art. 41 il quale, premesso che l’iniziativa economica privata è libera, afferma che “non puo’ svolgersi in contrasto con l’utilità sociale e in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana.”
Leggi: capitolo 5.
6. Nascita ed evoluzione storica dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
Lo spopolamento delle campagne e l’inurbamento nelle grandi città con il lavoro in fabbrica, nella seconda metà del secolo XIX, spronava il Parlamento del giovane Regno d’Italia ad affrontare la questione sociale e la triste piaga degli infortuni sul lavoro, in crescita esponenziale, determinati dall’industrializzazione.
Dobbiamo al ministro dell’Agricoltura, dell’industria e del commercio Francesco Guicciardini l’approvazione da parte del Parlamento della legge 17 marzo 1898, n. 80.
Essa introduceva nel sistema normativo del Regno l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, volto a fronteggiare attraverso l’indennizzo il dilagante fenomeno degli infortuni sul lavoro che lasciava gli operai rimasti invalidi, e le famiglie dei deceduti, privi dei mezzi di sussistenza.
Il primo conflitto mondiale, per le gravi conseguenze di miseria dei soldati che ritornavano dal fronte, malati e mutilati, impose la creazione dei primi ambulatori destinati al pronto soccorso dei lavoratori infortunati ubicati nelle maggiori città del Paese (Genova, Bologna….).
Con il Regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, veniva sancito il carattere pubblicistico dell’assicurazione e venivano introdotti i pilastri dell’attuale sistema normativo: dalla costituzione del rapporto assicurativo per tutti i lavoratori, attraverso la contribuzione delle aziende, all’erogazione delle prestazioni sanitarie di cura e riabilitazione, alla liquidazione delle rendite ai mutilati ed invalidi del lavoro.
Leggi: capitolo 6.
7. 1955: la nascita del Corpus normativo prevenzionale.
Il lavoro costituisce il principale mezzo di sostentamento. È l’espressione più alta della capacita dell’uomo a concorrere al benessere della collettività.
Dopo la terribile guerra mondiale, il Legislatore repubblicano mise mano alla realizzazione di un “corpus” normativo prevenzionale organico i cui principi basilari, tuttora validi con riguardo alla protezione tecnologica delle macchine e delle attrezzature, sono stati trasferiti nel recente Testo unico sulla sicurezza del lavoro.
L’opera di stabilire le regole per la ricostruzione del Paese nel periodo post-bellico decollava con la delega del Parlamento al Potere esecutivo (legge 12 febbraio 1955, n.51) volta ad emanare norme generali e speciali in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro.
La delega che aveva la durata di un anno non fu totalmente utilizzata. Segnatamente il settore dell’agricoltura non venne disciplinato con norme ad hoc per cui fu giocoforza per l’impresa agricola ricorrere all’osservanza delle norme generali
Le disposizioni principali che hanno costituito per oltre mezzo secolo i pilastri della tutela fisica dei lavoratori sono le norme per:
- la prevenzione degli infortuni (DPR 547/1955);
- l’igiene del lavoro (DPR 303/1956);
- la sicurezza del lavoro nelle costruzioni (DPR 164/1956).
L’intero sistema normativo – con alcune eccezioni afferenti la prevenzione infortuni e l’igiene del lavoro in sotterraneo (DPR 320/1956), nei cassoni ad aria compressa (DPR 321/1956), nell’industria della cinematografa e della televisione,(DPR 322/1956) e negli impianti telefonici (DPR 323/1956) – è stato adeguato recependo negli Allegati al D.Lgs.81/2008 gran parte delle norme degli anni ’50.
In ogni caso, le principali norme delegate, di cui alla citata legge n. 51/1955, sono state abrogate in modo esplicito dal decreto correttivo (D.Lgs. 106/2009) al Testo unico sulla sicurezza del lavoro (D.Lgs. 81/2008).
Leggi: capitolo 7.
8. Il sistema di sicurezza globale nei processi produttivi comunitari tracciato dalle direttive dell’ Unione Europea.
Un salto di qualità nella legislazione sulla prevenzione infortuni e l’igiene del lavoro viene compiuto dalla Comunità europea in attuazione del Trattato di Roma del 25 marzo 1957.
La scelta della tutela della salute dei lavoratori comunitari si imponeva, nell’ottica dell’organizzazione del grande mercato sovrannazionale, in vista della creazione degli Stati Uniti d’Europa. La motivazione più nobile dell’intervento comunitario era volta ad assicurare una più elevata qualità della vita dei cittadini europei. A ciò si aggiungeva l’interesse di ridurre l’enorme costo sociale degli infortuni e delle malattie professionali ed assicurare una parità di condizioni concorrenziali tra le imprese comunitarie in ordine ai costi della sicurezza sul lavoro.
Lo strumento giuridico impiegato per attuare i principi del Trattato è la direttiva. Le direttive emanate seguono due filoni: le direttive c.d. di mercato e le direttive di tutela della salute nei luoghi di lavoro. Le direttive di mercato comprendono quei provvedimento indirizzati ai fabbricanti come la direttiva macchine, la direttiva sui dispositivi individuali di protezione e la direttiva di bassa tensione afferente il prodotto elettrico. Quelle di tutela sono la direttiva madre, o direttiva quadro, e le sue direttive particolari di attuazione o direttive figlie.
La direttiva madre è la n. 89/391/CEE del Consiglio dei Ministri del 12 giugno 1989, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.
Queste direttive sulla tutela della salute e sicurezza del lavoro vengono recepite nell’ordinamento nazionale con il D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, il quale trasformerà il sistema di tutela nazionale, basato sulla prevenzione tecnologica, introducendo il
principio dell’organizzazione e gestione in sicurezza dei processi lavorativi.
Leggi: capitolo 8.
9. Il nuovo sistema prevenzionale di organizzazione della sicurezza aziendale nasce negli anni ’90.
Il sistema di sicurezza globale nei processi produttivi, tracciato dalle direttive dell’ Unione Europea, viene trasposto nell’ordinamento nazionale con il D.Lgs. 626/1994.
Con il D.Lgs. 626 si sblocca la crescita della legislazione di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Ricordiamo alcune significative eccezioni come la promulgazione del vigente DPR 9 aprile 1959, n. 128, recante norme sulla polizia delle miniere e delle cave; il DPR 13 febbraio 1964, n. 185 (abrogato dall’attuale DPR 230/1995) in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti.
Va menzionato, per l’importanza che ha rivestito per oltre 40 anni, lo Statuto dei diritti dei lavoratori, di cui alla legge 20 maggio 1970, n.300, sulla tutela della libertà e dignità dei prestatori d’opera.
Il legislatore passa da un ordinamento basato essenzialmente sulla prevenzione tecnologica – che sarà abrogato esplicitamente 15 anni dopo dal D.Lgs. 106/2009 – a un sistema di sicurezza globale che pone l’uomo, anziché la macchina, al centro della nuova organizzazione della sicurezza in azienda, codificando i doveri giuridici dell’informazione, della formazione e della partecipazione attiva dei lavoratori alla sicurezza sul lavoro.
La tecnica, l’organizzazione e l’uomo, i tre cardini della moderna prevenzione vengono tradotti con il D.Lgs. 626/1994 in un disegno giuridico di grande respiro.
Benché sia esplicitamente affermato il dovere di ciascun lavoratore di prendersi cura della salute e sicurezza propria, e delle altre persone su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni ed omissioni, divengono elementi di responsabilità penale le omissioni del datore di lavoro afferenti la formazione e l’istruzione da dare al personale sui processi e sui mezzi impiegati per eseguirli in sicurezza.
Conformemente al principio della sicurezza a monte, si introduce il dovere per i progettisti, confermato dagli obblighi dei fabbricanti, dei fornitori e degli installatori.
L’obbligatorietà di un servizio di prevenzione aziendale, interno o esterno, è uno degli aspetti più qualificante della nuova politica di prevenzione, in quanto obbliga l’imprenditore a costituire in azienda una stabile struttura di consulenza per meglio assicurare l’osservanza dei precetti di prevenzione e protezione.
Altre figure di primaria importanza da evidenziare nella 626 sono:
- il Medico Competente, nominato dal datore di lavoro, al quale la norma affida i controlli sanitari e le visite di monitoraggio aziendali;
- il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, tenuto a dare il suo contributo di professionalità ed esperienza al fine di assicurare un maggior coinvolgimento dei lavoratori nella gestione in sicurezza dei processi produttivi.
Leggi: capitolo 9.
10. L’organizzazione internazionale del lavoro e le Convenzioni sulla tutela della salute e sicurezza delle Nazioni Unite.
I negoziatori del Trattato di pace che mise fine alla guerra mondiale 1914-1918 decisero di fondare, allo stesso tempo della Società delle nazioni chiamata a prevenire i rischi di nuovi conflitti, un’organizzazione permanente per la protezione ed il miglioramento delle condizioni dei lavoratori.
Nacque così, nel 1919, l’Organizzazione Internazionale del Lavoro. Innovazione fondamentale: l’OIL (Organizzazione internazionale del lavoro) era tripartita. Era la prima istituzione internazionale dove lavoratori, datori di lavoro e governi erano riuniti per esaminare su un piano di eguaglianza, sul palcoscenico mondiale, le questioni afferenti il lavoro dell’uomo.
È principalmente attraverso le norme internazionali del lavoro, le Convenzioni e le Raccomandazioni, che il BIT (Bureau international du travail), avente sede a Ginevra, contribuisce a promuovere il progresso sociale.
Le Convenzioni sono gli accordi internazionali che fissano degli obiettivi alle politiche nazionali o stabiliscono le norme di lavoro. In maniera generale le norme internazionali del lavoro hanno contribuito a far riconoscere a livello mondiale l’importanza dei diritti economici e sociali dell’uomo lavoratore.
Queste Convenzioni disciplinano la durata del lavoro giornaliero e settimanale, l’età minima d’ammissione all’impiego, la regolamentazione del lavoro notturno delle donne e dei minori nell’industria, la protezione delle lavoratrici madri, la protezione dei lavoratori contro il carbonchio, contro il saturnismo, contro i rischi derivanti dall’impiego del fosforo bianco nella fabbricazione dei fiammiferi, ecc… come pure tutelano i lavoratori e la popolazione dai grandi rischi industriali.
Nel 1947 la Conferenza adottava la Convenzione (n. 81) sull’ispezione del lavoro, applicabile all’industria e al commercio, e la relativa raccomandazione.
Leggi: capitolo 10.
11. Al tramonto del ‘900 il Committente diviene garante della sicurezza nei lavori edili e di genio civile.
Con il D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494, il Legislatore delegato recepisce la direttiva europea sui cantieri temporanei e mobili, la cui filosofia è assunta successivamente nel Titolo IV del vigente Testo unico sulla sicurezza del lavoro.
Il Committente diventa il primo destinatario del “dovere di tutela” nella fase di progettazione dell’opera e in particolare al momento delle scelte tecniche, nella redazione del progetto, nell’organizzazione e gestione del cantiere. L’obbligo primario consiste nel pianificare l’esecuzione dei lavori in sicurezza. Il decreto persegue la “effettività della tutela” dei lavoratori, individuando nel Committente, che si aggiunge agli appaltatori, nell’assicurare la tutela della salute nei luoghi di lavoro.
Le disposizioni prevedono la redazione, a cura del Committente, del Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC), compilato da uno specialista della sicurezza, il Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione del cantiere. Il Piano è costituito da una relazione tecnica e da prescrizioni operative correlate alla complessità dell’opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di lavorazione.
Occorre sottolineare che il PSC non è mai, specie in opere complesse, un documento chiuso e compiuto, ma un atto di una procedura in progress, che viene aggiornata dal Coordinatore man mano che se ne verifichi l’esigenza, soprattutto attraverso le verifiche di cantiere, effettuate durante l’esecuzione delle varie fasi di lavorazione.
I vari Piani di sicurezza, (PSC e POS), nell’ottica del Legislatore, finiscono per integrarsi in un vero e proprio “sistema” di sicurezza, atto a coprire flessibilmente tutto l’ambito delle lavorazioni, sempre nei limiti del rischio prevedibile.
Il che non significa che i piani debbano occuparsi con previsioni specifiche di tutti i dettagli delle singole lavorazioni, ma piuttosto che sia il Coordinatore ad individuare, avvalendosi delle speciali e titolate competenze professionali, quali siano le fasi, o i segmenti lavorativi, che presentino un grado di rischio tale da esigere prescrizioni specifiche (“fasi critiche”).
Leggi: capitolo 11.
12. La funzione sociale dell’ispettore del lavoro.
Dalle Convenzioni internazionali degli anni ’50, attuate solo parzialmente, alla vigente disciplina del 1994 ancora insufficiente ad assicurare la condizioni di tutela della salute nei luoghi di lavoro.
La Convenzione n. 81/1947, sull’ispezione del lavoro nell’industria e nel commercio, recepita nell’ordinamento giuridico nazionale, afferma che il sistema d’ispezione è incaricato di:
- assicurare l’applicazione delle disposizioni di legge relative alle condizioni di lavoro ed alla protezione dei lavoratori nell’esercizio dell’attività lavorativa;
- fornire le informazioni ed i consigli tecnici ai datori di lavoro ed ai lavoratori sui mezzi più efficaci per osservare le disposizioni.
Il ruolo dell’ispettore, quindi, non è quello di promuovere le sue idee, anche se generose, ma di vigilare per l’attuazione delle norme della legislazione sociale poste a tutela della classe lavoratrice.
L’ispettore del lavoro, nella previsione internazionale deve essere uno dei motori del progresso sociale poiché deve assicurare l’attuazione delle misure sociali decise dal legislatore suggerendo i correttivi da apportare al sistema. Le funzioni ispettive si esplicano lungo tre grandi direttrici: la funzione di esecuzione della legislazione, basata soprattutto sul controllo; la funzione d’informazione e di consulenza, rivolta ai datori di lavoro ed ai lavoratori; la funzione di sensibilizzazione dell’autorità politica.
Leggi: capitolo 12.
13. La funzione di prevenzione dell’ispezione del lavoro.
La necessità di rifondare l’ispezione di sicurezza è imposta dalla strage dei lavoratori innocenti. Vediamo le altre funzioni, oltre a quella di controllo, attribuite ai funzionari dell’ispezione dalle Convenzioni internazionali. Sono:
- la consulenza nel corso dell’ispezione;
- i pareri e i consigli d’ufficio;
- l’attività pedagogica;
- la diffusione dell’informazione.
L’ignoranza della legislazione sulla sicurezza, la disconoscenza della sua ragion d’essere e della sua utilità sono tra gli ostacoli più grandi – soprattutto a causa della mancata formazione scolastica – contro i quali si scontra l’ispezione del lavoro.
E ancora. L’efficacia del controllo e della consulenza. È stato infausto opporre la funzione di controllo alla funzione di informazione o di consulenza: funzioni che si completano e si integrano l’una con l’altra. Senza consulenza il controllo è divenuto strettamente giuridico e formale, energico certo ma limitato in ragione dei suoi effetti repressivi.
Questa funzione è stata sottostimata, sebbene sia menzionata nelle Convenzioni internazionali, ma non evidenziata nell’ordinamento nazionale attuale.Di conseguenza le aziende nazionali non dispongono più di un organo pubblico a cui rivolgersi per consigli, pareri o consulenze, tanto necessari considerata la complessità della materia.
È necessario che la vigilanza non sia ispirata a criteri meramente repressivi o improntata a formalismi burocratici. Occorre evitare il sospetto che l’ispezione sia motivata dall’ “interesse di cassa” dell’azienda USL attraverso la percezione dei proventi contravvenzionali. Occorre, dunque, “mettere in campo un progetto globale di prevenzione” – che non appare nel D,Lgs. 81/2008 – che aiuti a colmare le disparità geografiche, incrementi i livelli di professionalità e le dotazioni strumentali; renda gli ispettori degli “specialisti” al servizio della prevenzione. Le attuali carenze organizzative dell’ispezione derivano anche dalla pluralità di organi di vigilanza.
Leggi: capitolo 13.
14. Conclusioni. La nuova Organizzazione e gestione della sicurezza sul lavoro. Il Testo Unico 9 aprile 2008 n. 81 sul miglioramento della tutela della salute dei lavoratori.
Il D.Lgs. 81/2008, corretto ed integrato dal successivo D.Lgs. 106/2009, emanato dall’Esecutivo su delega del Parlamento, ha armonizzato, razionalizzato e coordinato la massa di disposizioni legislative che durante mezzo secolo si erano affastellate rendendo incerta l’applicazione puntuale delle misure di sicurezza nei luoghi di lavoro.
Leggi: capitolo 14.