ROMA – Pubblicato dal Ministro dell’Interno il 20 dicembre 2012 il decreto riguardante la Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l’incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.
Il provvedimento si applica agli impianti di rilevazione incendio e segnalazione allarme incendio, agli impianti di estinzione o controllo dell’incendio di tipo automatico o manuale e agli impianti di controllo del fumo o del calore e risponde alla necessità di aggiornarne le disposizioni di sicurezza antincendio per la progettazione, costruzione, esercizio e manutenzione.
La regola tecnica stabilisce che “ferme restando le disposizioni contenute nel decreto interministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 e successive modificazioni, la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti regolamentati dal presente decreto devono essere eseguiti in conformità alla regola dell’arte” e cioè secondo “lo stadio di sviluppo raggiunto in un determinato momento storico dalle capacità tecniche relative a prodotti processi o servizi basato su comprovati risultati scientifici, tecnologici o sperimentali. Ferme restando il rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili, la presunzione di regola d’arte è riconosciuta alle norme emanate da Enti di normazione nazionali, europei o internazionali”.
La regola tecnica illustra poi la documentazione prevenzione incendi richiesta dal D.P.R. 151/2011 inerente l’esercizio degli impianti e quella da presentare ai fini della valutazione dei progetti e in occasione dei controlli di prevenzione incendi.
Infine nella sezione che illustra le disposizioni per le reti d’idranti sono presenti alcune tabelle in cui per ogni tipologia (quelle in uso in scuole, in uffici, strutture sanitarie, ecc.) si definisce quale sia la norma UNI da applicare.
Info: Decreto del M. I. 20 dicembre 2012.