ROMA – Pubblicate il 21 dicembre dal Ministero del Lavoro le risposte a sei nuovi interpelli pervenuti alla Direzione generale per l’attività ispettiva.
Il primo interpello, avanzato da ANCI, ha per oggetto l’art. 42, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001 “congedo per assistenza coniuge convivente di soggetto con handicap”. Nello specifico l’ANCI richiede precisazioni in merito alla possibilità, nel caso l’avente diritto a causa dell’età avanzata sia impossibilitato ad accudire il coniuge, che un altro familiare possa usufruire del congedo.
In merito la Direzione generale, richiamando le circolari della Funzione Pubblica n. 13/2010 e 1/2012 e la circolare INPS n. 28/2012 afferma che “l’età avanzata del titolare del diritto non costituisce un requisito sufficiente per legittimare il godimento del congedo da parte di altri soggetti titolati”.
Con il secondo interpello la Direzione risponde al quesito posto da Federalberghi in merito alla corretta interpretazione dell’art. 2, comma 28, L. n. 92/2012, che riguarda il contributo addizionale pari all’1,4 % della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, applicabile ai contratti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato. Nello specifico la Federalberghi chiede precisazioni in merito alle esclusioni dall’applicazione del contributo per le attività di carattere stagionale svolte da lavoratori assunti a termine.
All’esame della norma la Direzione generale per l’attività ispettiva dichiara che “le imprese che svolgono un’attività a carattere stagionale, così individuata da contratti collettivi o avvisi comuni formalizzati entro la fine del 2011 (ad es. CCNL Turismo 20 febbraio 2010), sono esonerate dal versamento del contributo in questione in relazione al personale a tempo determinato. Ciò in forza di una previsione di favore pressoché analoga a quella di cui all’art. 5, comma 4 ter, D.Lgs. n. 368/2001, concernente il regime di riduzione degli intervalli tra due contratti a termine stipulati per le medesime attività”.
Nel terzo interpello la Direzione, su richiesta del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, interviene per fornire chiarimenti sulla possibilità di “ottenere l’attestazione della regolarità contributiva nell’ipotesi in cui l’impresa sia sottoposta ad una procedura di concordato preventivo, […] in virtù di un piano, […] che prevede l’integrale soddisfazione delle situazioni debitorie previdenziali ed assistenziali, sorte precedentemente al deposito della domanda di ammissione alla procedura medesima”.
La Direzione, analizzata la normativa conferma che “per l’azienda ammessa al concordato preventivo, ex art. 186 bis. L. F., è possibile ottenere il rilascio di un DURC qualora ricorra la condizione di cui all’art. 5, comma 2. lett. b) D.M. 24 ottobre 2007, cioè nell’ipotesi in cui il piano, omologato dal Tribunale, contempli l’integrale assolvimento dei debiti previdenziali e assistenziali contratti prima dell’attivazione della procedura concorsuale”. (Leggi anche: approfondimento di Enzo Gonano del 7 gennaio 2013).
Altra istanza posta dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro riguarda le agevolazioni contributive ex art. 8, comma 2, L n. 223/1991 nel caso del passaggio da contratto di somministrazione a tempo determinato a contratto a termine. In merito la Direzione chiarisce che “si ritiene possibile un cumulo della agevolazione contributiva ma nei limiti della durata massima complessiva di 12 mesi, prorogabili per ulteriori 12 mesi in caso di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato”.
Il quinto interpello pubblicato riguarda l’art. 3, commi 4 e 31, della legge n. 92/2012. Nello specifico il quesito, posto da ANIA, riguarda i limiti d’intervento dei fondi di solidarietà bilaterali istituiti per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale.
Ultimo interpello pubblicato, sottoposto da Assolavoro, riguarda la definizione di lavoratori svantaggiati ai sensi dell’art. 2, n. 18), lett. d) e f), Reg. (CE) n. 800/2008, definizione richiamata nella legge n. 276/2003. Nello specifico trova qui risposta la richiesta di chiarimenti in merito alla definizione di due specifiche tipologie di lavoratori svantaggiati:
- “gli adulti che vivono soli con una o più persone a carico”;
- “i membri di una minoranza nazionale all’interno di uno Stato membro che hanno necessità di consolidare le proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per migliorare le prospettive di accesso ad un’occupazione stabile”.
Info: interpelli Ministero Lavoro 21 dicembre.
Leggi anche: interpelli sicurezza lavoro 15 novembre 2012.