URBINO – Pubblicato dall’Osservatorio Olympus, il Working Papers n.20 Discipline vecchie e nuove in tema di rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza a cura di Luciano Angelini, ricercatore confermato di Diritto del lavoro nell’Università di Urbino “Carlo Bo”.
L’autore avvia il suo discorso muovendo dall’art. 2087 del Codice Civile che cita: “L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”. Una norma, commenta l’autore “dalla straordinaria “longevità” ed efficacia ma cui manca la dimensione della prevenzione della dimensione collettiva della problematica”.
Muovendo quindi da questa impostazione illustra le diverse tappe che hanno portato alla collettivizzazione e partecipazione dei lavoratori al problema della sicurezza e alla nascita dell’attuale normativa sugli RLS: dai primi d.p.r. negli anni ’50 ai comitati paritetici alle commissioni ambiente per giungere infine allo statuto dei lavoratori del 1970.
Illustra inoltre come sia trattata la materia a livello comunitario e presenta la Direttiva quadro n. 89/391 e la sua attuazione negli ordinamenti degli stati membri.
Lo studioso traccia quindi l’evoluzione normativa italiana, la nascita della figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza nel D.lgs. n. 626/1994 e l’accordo interconfederale dell’artigianato del 3 novembre 1996, per arrivare a illustrare il RLS come è definito nel D.lgs. n. 81/2008 nella Sezione VII, Consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori, che raggruppa le norme sulla rappresentanza collettiva dei lavoratori, organismi paritetici compresi.
Vengono descritte le principali novità introdotte dal T.U. tra cui, l’istituzione degli RLS territoriali e degli RLS di sito produttivo, quindi le attribuzioni dei RLS secondo l’art. 50 del D.lgs. 81/2008:
- la consultazione in merito alla designazione del Medico Competente e all’organizzazione della formazione;
- l’estensione del diritto di ricorrere alle autorità competenti contro le misure di prevenzione e protezione dai rischi e i mezzi impiegati per attuarle;
- il diritto ad essere “sentiti” dalle autorità competenti in occasione di visite e verifiche effettuate dalle stesse;
- la possibilità di disporre del tempo necessario senza perdita di retribuzione, dei mezzi e degli spazi indispensabili per l’esercizio delle funzioni, nonché dell’accesso ai c.d. “dati informatici”;
- il diritto a ricevere, su apposita richiesta, una copia del Duvri , da consultare in azienda.
Il saggio va a concludersi con un approfondimento sul nuovo Accordo interconfederale dell’Artigianato del 28 giugno/13 settembre 2011, accordo di contrattazione collettiva cui il T.U. rimanda per la definizione delle modalità e dei termini per il corretto esercizio dei diritti e delle prerogative riconosciute dal legislatore al RLS per quella tipologia di impresa.
In merito lo studioso rileva particolarmente interessante la possibilità data dalla nuova contrattazione di legittimare la collaborazione tra RLS aziendali e RLS territoriali che possono così reciprocamente rafforzare l’esercizio dei loro diritti e la tutela dei lavoratori che sono chiamati a rappresentare.
Per approfondire: I Working Papers di Olympus n. 20/2013 (PDF).
Leggi anche: I Working Papers Olympus n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 19 Causalità e colpa nei reati di infortunio e malattia professionale