In materia di misure di prevenzione e lotta antincendio si deve registrare la scadenza, fissata nel 16 febbraio prossimo, entro la quale, se privi di marcatura CE, devono essere sostituiti i maniglioni antipanico, installati in corrispondenza delle vie di fuga.
Originariamente il Decreto ministeriale 03/11/2004 (*) aveva disposto che l’adeguamento si facesse entro la fine del febbraio 2011, termine poi differito al 16 febbraio 2013 dal Decreto 06/12/2011.
L’art 5 del Decreto del 2004 ha stabilito che i dispositivi non muniti di marcatura CE devono essere sostituiti:
- in caso di “rottura del dispositivo”;
- in caso di “sostituzione della porta”;
- in caso di modifica dell’ attività aziendale “che comporti un’alterazione peggiorativa delle vie di esodo” .
L’art. 3 dello stesso Decreto impone l’installazione dei maniglioni antipanico sulle porte, in questi casi :
- l’attività è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da meno di 10 persone;
- l’attività non è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da un numero di persone superiore a 9 ed inferiore a 26.
I dispositivi da installare devono essere conformi alla norma UNI EN 1125 quando: l’attività è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da più di 9 persone; l’attività non è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da più di 25 persone; i locali ospitano “lavorazioni e materiali che comportino pericoli di esplosione e specifici rischi d’incendio con più di 5 lavoratori addetti”.
(*) Il decreto ha fissato i criteri per la scelta dei dispositivi di apertura delle porte sulle vie di esodo nelle attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco in funzione del rilascio del Certificato di prevenzione incendi.