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Sostanze chimiche, candidate list e banca dati, newsletter febbraio Ministero Ambiente

ROMA – Pubblicato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare il numero di febbraio del bollettino Ambiente e SaluteSostanze Chimiche.

ll bollettino, curato dalla Divisione V – Certificazione ambientale, prodotti chimici e acquisti verdi della Direzione per le valutazioni ambientali, viene pubblicato periodicamente per fornire al pubblico con un linguaggio semplice ed efficace un’adeguata informazione sui rischi e sull’uso sicuro delle sostanze chimiche e aggiornamenti sulle principali attività e normative che le riguardano.

Focus di questo numero sono le sostanze SVHC, Substances at Very High Concern, e cioè le sostanze altamente preoccupanti. Sono considerate tali:

  • le sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR), categoria 1A e 1B di cui al punto 3.6 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008;
  • le sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT) o molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) in base ai criteri indicati nell’Allegato XIII del Regolamento REACH;
  • le sostanze per le quali sono scientificamente comprovati, caso per caso, effetti gravi per la salute umana o per l’ambiente, per esempio le sostanze che perturbano il sistema endocrino.

L’identificazione di queste sostanze è compito delle autorità competenti degli Stati membri o dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche, ECHA, e consiste nella redazione di un fascicolo in linea con quanto disposto nell’Allegato XV del regolamento REACH.

Le parti interessate possono avanzare le proprie osservazioni sulle sostanze per le quali è stato elaborato un fascicolo. Il risultato di questa procedura porta all’identificazione di una serie di sostanze e alla creazione della cosiddetta candidate list.

Dopo ulteriori consultazioni si decide:

  • se la sostanza in questione sarà soggetta ad autorizzazione o no;
  • quali usi delle sostanze incluse nell’elenco non avranno bisogno di autorizzazione;
  • la “data di scadenza” entro la quale una sostanza non può più essere usata senza autorizzazione.

L’inclusione di una sostanza SVHC nella candidate list comporta l’adempimento da parte delle imprese a specifiche disposizioni che si applicano alle sostanze estremamente preoccupanti:

  • in quanto tali;
  • se contenute in un preparato;
  • se presenti in articoli.

Per le SVHC in quanto tali bisogna adempiere a quanto previsto dall’<rticolo 31 comma 1 del Reg. REACH.Se una SVHC è contenuta in un preparato bisogna adempiere a quanto previsto dall’Articolo 31 comma 1 lettera b) del Reg. REACH. Se una SVHC è contenuta in un articolo in conc. > 0,1% (p/p) è obbligatorio, se applicabile, adempiere a quanto previsto dall’art. 33 del Reg. REACH.

Per reperire informazioni su tutte le sostanze soggette a obblighi è stata creata la Banca dati delle sostanze vietate o in restrizione. Questa raggruppa le informazioni di base sui divieti, le restrizioni e gli obblighi di autorizzazione stabiliti a livello europeo per:

  • sostanze classificate Cancerogene, Mutagene e tossiche per la Riproduzione (CMR);
  • sostanze Persistenti, Bioaccumulabili e Tossiche (PBT);
  • sostanze molto Persistenti e molto Bioaccumulabili (vPvB);
  • inquinanti organici persistenti (POP);
  • sostanze lesive per lo strato di ozono.

La banca dati è concepita per facilitare la consultazione e il reperimento delle informazioni relative sostanze soggette a divieti, restrizioni e obblighi di autorizzazione adottate ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (regolamento REACH), del Regolamento (CE) n. 850/2004 sugli inquinanti organici persistenti (“POP”) e del Regolamento (CE) n. 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato dell’ozono e viene aggiornata in base ai successivi adeguamenti degli allegati ai regolamenti citati.

La banca dati in particolare riporta:

  • nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela;
  • numero CAS, attribuito dal Chemical Abstract Service (CAS;
  • tipo di pericolo, cioè la proprietà pericolosa per cui la sostanza è soggetta a limitazione, divieto, restrizione o obbligo di autorizzazione(ad.es. cancerogena);
  • specifiche sulla sostanza, quali il gruppo di appartenenza (ad es. fibre di amianto) o il potenziale di riduzione dell’ozono;
  • normativa di riferimento;
  • normativa specifica che ha modificato o introdotto per la prima volta una limitazione, un divieto, una restrizione o un obbligo di autorizzazione;
  • scheda pdf di riepilogo delle informazioni relative ad una sostanza.

Le sostanze sono ordinate nella banca dati in ordine alfabetico e la ricerca può essere effettuata per singola sostanza, attraverso il nome o il numero di CAS, oppure per gruppi: tipo di pericolo, specifiche della sostanza, numero di allegato alla normativa, normativa di riferimento o normativa specifica, divieto e/o restrizione.

Per approfondire: Ambiente e Salute Sostanze Chimiche (il link è all’intera pagina, per permettere di consultare l’intera sezione e i bollettini passati; il documento di febbraio 2013 è il primo in alto in pagina).

Leggi anche: 54 nuove sostanze nella Candidate List ECHA per le SVHCs.

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