ROMA – Pubblicate l’8 marzo dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali le risposte della Direzione generale per le attività ispettive a tre nuovi interpelli in merito a: “iscrizione liste mobilità lavoratori settore aereo e attività lavorativa svolta all’estero; congedo per cure invalidi e trattamento economico di malattia; benefici contributivi e assunzione ex dipendente.
La prima istanza di interpello, presentata dalla FIT – CISL e FAST, è volta a conoscere il parere della Direzione generale in merito alla corretta interpretazione dell’art. 8, commi 6 e 7, L. n. 223/1991, concernente la possibilità per il settore aereo di svolgere attività di lavoro subordinato per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità. In particolare quale sia la disciplina applicabile qualora il lavoratore si trasferisca o espleti attività lavorativa all’estero durante il periodo di fruizione della relativa indennità.
Secondo la Direzione generale l’indennità in argomento risulta sospesa sia nell’ipotesi in cui il lavoratore, iscritto nella lista di mobilità, venga assunto con contratto di lavoro part-time o con contratto a termine, sia qualora venga assunto con contratto a tempo pieno e indeterminato ma senza superare il relativo periodo di prova. Si evidenzia, in proposito, che si tratta di una mera sospensione dell’erogazione del trattamento di mobilità e non invece di decadenza dal beneficio stesso; il lavoratore, infatti, seppur reimpiegato, conserva il diritto a rimanere iscritto nella citata lista.
La seconda istanza, presentata dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro, è volta a conoscere la corretta interpretazione dell’art. 7, D.Lgs. n. 119/2011, concernente la disciplina del congedo per cure riconosciuto in favore dei lavoratori mutilati e invalidi civili. In particolare l’istante chiede se l’indennità contemplata in caso di fruizione dei congedi in questione debba essere posta a carico del datore di lavoro ovvero dell’INPS, in quanto computata secondo il regime economico delle assenze per malattia.
La Direzione stabilisce che, fermo restando quanto previsto dall’art. 3, comma 42, L. n. 537/1993 e successive modificazioni , i lavoratori mutilati e invalidi civili ai quali sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50% possono fruire, nel corso di ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a 30 giorni.
Viene stabilito, inoltre, che il suddetto congedo non rientra nel periodo di comporto ed è concesso dal datore di lavoro a seguito di domanda del dipendente interessato accompagnata da idonea documentazione comprovante la necessità delle cure connesse alla specifica infermità invalidante.
La terza istanza di interpello è stata avanzata dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro per conoscere il parere in merito alla corretta interpretazione dell’art. 8, comma 9, della L. n. 407/1990, recante la disciplina delle agevolazioni contributive concesse, in presenza di determinati requisiti, al datore di lavoro che effettui nuove assunzioni.
In particolare si richiede parere sul fatto che la disposizione normativa citata possa trovare applicazione nel caso in cui la nuova assunzione riguardi ex dipendenti della medesima impresa, in possesso del requisito dello stato di disoccupazione, licenziati per diminuzione di personale ovvero che abbiano esercitato il diritto di recesso da un rapporto di lavoro part-time.
La Direzione ricorda che in primo luogo, si deve trattare di “assunzioni di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto”; inoltre la disposizione, la L. n. 92/2012, richiede che le medesime assunzioni non siano effettuate “in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale o sospesi”.
Ciò premesso, in relazione all’ipotesi di assunzione di ex dipendente licenziato per riduzione di personale si ritiene che, “se in capo al medesimo lavoratore si siano nuovamente configurati i requisiti di legge, nessuna preclusione può applicarsi al riconoscimento per intero del beneficio. Se quindi il lavoratore perde lo stato di disoccupazione e poi lo riacquista, iniziando a maturare da zero un nuovo periodo di 24 mesi di disoccupazione, nel rispetto di ogni altra condizione prevista dalla legge, non può ostare al riconoscimento del beneficio il solo fatto che il lavoratore assunto ai sensi dell’art. 8, comma 9, L. n. 407/1990 fosse già stato alle dipendenze dello stesso datore di lavoro in un precedente rapporto agevolato. In tal caso l’agevolazione contributiva deve essere quindi riconosciuta per intero e non va, invece, contratta cumulando i periodi agevolati precedenti.”
Per approfondire: interpelli 8 marzo 2013.
Leggi anche:
Apprendistato stagionale, dimissione lavoratrice madre, 5 interpelli