ROMA – In data 11 novembre con una nota il Ministero del Lavoro, sentito il parere della Direzione generale pere l’Attività Ispettiva, comunica che le funzioni di formazione per datori di lavoro possono essere svolte anche da consulente del lavoro.
Il ministero ha formulato questa risposta richiamando l’ Art. 34. “Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi “del D. Lgs. 81/2008 ,che prevede che:
«2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di dodici mesi dall’entrata in vigore del presente decreto legislativo. Fino alla pubblicazione dell’accordo di cui al periodo precedente, conserva validità la formazione effettuata ai sensi dell’articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997, il cui contenuto è riconosciuto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in sede di definizione dell’accordo di cui al periodo precedente.»
Non essendo ancora intercorso accordo con la Conferenza Stato-Regioni per stabilire i contenuti e le articolazioni dei corsi di formazione dei datori di lavoro che intendono svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione protezione dai rischi, allora la validità della formazione è regolata dall’art. 3 del D.M. 16.1.1997.
Il predetto articolo non individua le caratteristiche dei soggetti formatori ne consegue che queste funzioni possono essere svolte anche da consulente del lavoro.