In vigore da domani la Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l’incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi decreto del Ministero dell’Interno 20 dicembre 2012). La regola disciplina:
- la progettazione;
- la costruzione;
- l’esercizio;
- la manutenzione;
degli impianti* di protezione installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione in presenza di specifiche regole tecniche o perché i controlli sono richiesti dai Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco (DPR 151/2011, Nuovo regolamento di semplificazione di prevenzioni incendi).
Nel decreto ministeriale si possono acquisire, fra l’altro le informazioni sulla documentazione tecnica da presentare in relazione ai procedimenti di prevenzione in funzione della valutazione dei progetti, dei controlli di prevenzione incendi, dell’esercizio delle attività.
*Solo a quelli di nuova costruzione ed a quelli esistenti alla data di entrata in vigore del decreto che contiene la Regola tecnica.
Non si applica invece per le attività a rischio di incidente rilevante, per gli edifici di interesse storico-artistico destinati a biblioteche e archivi, per gli edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre, per gli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione, per gli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione, per i depositi di GPL in serbatoi fini oltre 5 mc e/o recipienti mobili oltre 5.000 kg, per i depositi di GPL fino a 13 mc, per i depositi di soluzioni idroalcoliche.