La Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile ha diffuso una circolare interpretativa in merito ad alcuni punti dell’elenco delle attività soggette ai procedimenti (visite e controlli, Nda) di prevenzione incendi di cui all’allegato I del Regolamento di semplificazione della disciplina dei procedimenti per la prevenzione degli incendi (DPR 151/2011).
L’occasione viene data dall’entrata in vigore del decreto del Ministero dell’Interno 29 marzo 2013 per l’adeguamento delle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere, con le quali si sono fissate le tipologie dei corsi obbligatori a carico degli appartenenti alle squadre antincendio, facendo riferimento:
- sia alle categorie indicate nei Criteri generali sicurezza antincendio del marzo 2008;
- sia, appunto, alle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi di cui all’allegato I del DPR 151/2011*.
Il punto n. 66 dell’allegato I inserisce i villaggi turistici sia tra le strutture con oltre 25 posti letto che tra quelle turistico -ricettive nell’aria aperta.
La circolare della direzione centrale dei VVFF di questi giorni interviene opportunamente per chiarire che “i villaggi turistici rientrano esclusivamente tra le strutture turistico – ricettive in aria aperta e, quindi, sono soggetti alla disciplina dei procedimenti di prevenzione incendi se hanno una capacità ricettiva superiore a 400 persone”.
Peraltro, si aggiunge, se nel loro ambito vi sono singole unità immobiliari con oltre 25 posti letto (anche se la struttura non supera le 400 persone), i procedimenti delle visite e dei controlli si effettueranno “unicamente per tali unità immobiliari”.
*Ecco il testo modificato dal decreto del 29 marzo: “Gli addetti del servizio… devono avere frequentato i corsi …. rispettivamente di tipo B, per le strutture ricettive di categoria A e B dell’allegato I del DPR 151/2011…e del tipo C, per le strutture ricettive di categoria C del medesimo allegato e, per le attività riportate nell’allegato X dei Criteri generali di sicurezza antincendio (decreto Ministero dell’Interno 10.03.1998, ndr), aver conseguito l’attestato di idoneità tecnica …”
Continua venerdì 3 maggio: Prevenzione incendi negli edifici tutelati come beni culturali e del paesaggio.
Venerdì 17 maggio: controlli nei complessi promiscui e con più di 300 persone.