Con l’emanazione del D.M. 18 settembre 2002, “regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private”, sono stati individuati i criteri di prevenzione e protezione applicabili alle attività sanitarie.
La Regola Tecnica (art. 1 del decreto del 2002) si applica alle strutture sanitarie pubbliche e private che sono così classificate in relazione alla tipologia di prestazioni erogate *:
a) strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno (comprese le attività di day hospital e day surgery);
b) strutture che erogano prestazioni in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, quali:
- presidi di riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali;
- presidi di tutela della salute mentale: centro diurno psichiatrico e day hospital psichiatrico;
- presidi di tutela della salute mentale: struttura residenziale psichiatrica, strutture di riabilitazione e strutture educativo assistenziali per i tossicodipendenti;- residenze sanitarie assistenziali (R.S.A.);
c) strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, quali:
- assistenza specialistica ambulatoriale;
- servizi di medicina di laboratorio;
- attività di diagnostica per immagini;
- presidi ambulatoriali di recupero e rieducazione funzionale;
- centri ambulatoriali di riabilitazione;
- centro di salute mentale;
- consultorio familiare;
- presidi ambulatoriali per il trattamento dei tossicodipendenti.
Gli ospedali, in base al D.P.R. 151/2011**, rientrano tra le attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco (attività n. 68)***.Il controllo ex attività n. 68, si riferisce alle strutture sanitarie pubbliche e private ma anche alle case di riposo per anziani, (prima del DPR del 1997 erano escluse).
* Art. 4, DPR 14/01/97.
** È il Regolamento per la semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi…. che:
- individua le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi;
- disciplina la verifica delle condizioni di sicurezza antincendio (attribuite alla competenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco), in funzione del deposito e dell’esame dei progetti, delle visite tecniche, dell’approvazione di deroghe a specifiche normative.
*** 1) Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto;
2) Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m2.
Leggi anche:
CEI 0-2
protezione attiva e passiva
strategie controlli e partecipazione dei lavoratori
difficoltà gestione rischio incendio
sicurezza negli ospedali, dai programmi igienisti alla prevenzione a tutto campo
ospedali, gli infortuni per territorio, giorni e forme di accadimento
donne più degli uomini, più i portantini che i medici