ROMA – Depositata in cancelleria la sentenza n. 42465 con la quale la Corte di Cassazione rigetta il ricorso contro le sentenze di primo e secondo grado che imputavano una pena di otto mesi per omicidio colposo al proprietario di un appartamento ritenuto responsabile della morte dell’operaio contattato per la pittura dei soffitti.
La Cassazione conferma con questa sentenza che il proprietario, facendo svolgere l’attività in assenza di un direttore di lavori, risulta committente del lavoro e garante delle condizioni di salute e sicurezza, che nel caso specifico erano totalmente assenti. L’operaio doveva lavorare ad un altezza di circa tre metri ed era privo di casco, privo di imbragature e poggiava su un ponteggio improvvisato con assi inchiodate.
Si imputa inoltre al proprietario la responsabilità di non aver verificato la preparazione e qualifica del lavoratore autonomo, il quale non è risultato iscritto ad alcun albo artigiano o alla camera di commercio. La Cassazione quindi conferma la condanna ad otto mesi di reclusione per omicidio colposo.
La sentenza ribadisce il raggio di applicazione dell’ex D. Lgs. 626/94 che non si limitava ad occuparsi della tutela del lavoro subordinato, ma esplicava la sua funzione anche al di là del lavoro dipendente, così come cita l’Art. 7:
«ART. 7 – Contratto di appalto o contratto d’opera
1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all’interno dell’azienda, ovvero dell’unità produttiva, ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi:
a) verifica, anche attraverso l’iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, l’idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d’opera;
b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
2. Nell’ipotesi di cui al comma 1 i datori di lavoro:
a) cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;
b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.
3. Il datore di lavoro promuove il coordinamento di cui al comma 2, lettera b). Tale obbligo non si estende ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.»
Lavoro dipendente e lavoro autonomo in materia di norme anti-infortunio devono quindi essere equiparati. Il lavoratore autonomo non è l’unico responsabile della sua sicurezza e nello specifico caso oggetto della sentenza è indubitabile per la suprema corte che l’adozione delle necessarie misure di protezione, non richieste né fornite dal proprietario dell’appartamento, così come la mancata indagine sulla idoneità del lavoratore, avrebbero evitato l’incidente le cui responsabilità ricadono quindi sul proprietario/committente del lavoro.
Per approfondire:
Corte di Cassazione, IV sezione penale – Sentenza nr. 42465/10