Quando l’Inail ritiene di garantire ai coltivatori diretti la posizione assicurativa? Risponde l’Istituto con una circolare inviata in questi giorni alle proprie Unità centrali e territoriali.
“In virtù di quanto disposto dal DPR 1124/1965*, la protezione assicurativa riguarda:
- esclusivamente ciò che costituisce esecuzione di “opera manuale”, incluse le attività prodromiche o strumentali, ma con esclusione di ogni altra operazione che sia solo marginalmente o indirettamente ad essa collegata;
- anche attività manuali diverse da quelle strettamente agricole purchè si tratti di lavorazioni connesse, complementari o accessorie all’attività principale.
L’attività deve essere realizzata:
- con lavorazioni eseguite nell’interesse e per conto dell’azienda agricola;
- per un migliore utilizzo dei beni dell’azienda.
E se si tratta di lavoratori autonomi? In questo caso, chiarisce l’Inail, l’assicurazione non riguarda quella parte di attività cosiddetta imprenditoriale, ma “solamente l’infortunio che attenga al momento lavorativo-esecutivo e non a quello organizzativo dell’attività economica dell’azienda”.
Gli ambiti principali di tutela infortunistica peculiari del lavoro agricolo, dipendente o autonomo, ulteriori rispetto al lavoro sui campi, sono:
- infortuni occorsi nello svolgimento di attività connesse;
- infortuni avvenuti sul luogo di lavoro durante le pause lavorative e/o con modalità di rischio ulteriori create dal lavoratore stesso e giustificate dalle disagiate condizioni lavorative agricole;
- infortuni avvenuti nell’ambito domestico, in atti legati funzionalmente al lavoro agricolo.
La tutela assicurativa, aggiunge l’Istituto, “si estende anche:
- alle attività di commercializzazione e distribuzione diretta dei prodotti;
- alle attività interferenti con l’ottimizzazione della coltivazione agricola, in quanto complementari a questa attività”.
Una precisazione circa l’estensione dell’assicurazione agli infortuni in itinere: essa “può riguardare gli spostamenti del lavoratore al fine di acquistare i beni direttamente necessari per la produzione, ma non anche quelli finalizzati alla consegna di beni necessari per l’organizzazione amministrativa e contabile” (l’impiegato dell’azienda che va in banca per un’operazione, Nda).
Altra distinzione, tra attività di produzione e attività di trasformazione dei prodotti. Mentre la prima è sicuramente oggetto di tutela assicurativa, “la seconda è oggetto di copertura soltanto se caratterizzata dall’imprenditorialità intesa come destinazione al mercato dei prodotti del fondo, dovendosi, invece, ritenere esclusa se destinata ad uso personale” (es. dopo l’individuazione del suino come destinato al consumo domestico, non sussiste più la copertura infortunistica).
* Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Info: circolare Inail.