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Durc, le novità nella L. 98/2013

L’articolo 31 della L. 98/2013, di conversione del DL 69/2013 “Del fare”, titola Semplificazioni in materia di Durc.

Al comma 1- bis si prevede che “in  caso di lavori privati di manutenzione in edilizia, realizzati senza ricorso a imprese direttamente in economia dal proprietario dell’immobile, non sussiste l’obbligo della richiesta del Documento…agli istituti o agli enti abilitati al rilascio”.

Contratti pubblici.
Per effetto del comma 2-a dello stesso art. 31 e con riferimento al Codice di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (DLgs 163/ 2006), “resta fermo per le stazioni appaltanti e per gli enti aggiudicatori l’obbligo di acquisire d’ufficio il documento…”.

Nel comma 2- b, sempre con riguardo al Codice degli appalti pubblici, “Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell’ambito dell’appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all’affidatario e a tutti i subappaltatori”.

Al comma 3 si ipotizza che il Durc segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto: in questo caso le amministrazioni aggiudicatrici “trattengono dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza”. “Il pagamento… è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, e… la Cassa edile”.

Nel comma 4 si legge che le amministrazioni aggiudicatrici acquisiscono il DURC d’ufficio:

a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva di non aver commesso violazioni gravi… alle  norme  in  materia  di  contributi  previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in  cui sono stabiliti (art. 38, c.1, lett. 1 del già citato Codice);
b) per l’aggiudicazione definitiva (art. 11, c. 8 del Codice);
c) per la stipula del contratto;
d) per il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture;
e) per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l’attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale.

Il Durc rilasciato per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture:

  • ha validità di centoventi giorni (era di 90) dalla data del rilascio;
  • non deve più essere richiesto per ciascuna fase della procedura di aggiudicazione e stipula;
  • può essere utilizzato anche per contratti pubblici diversi da quelli per cui è stato richiesto.

Il Documento è utile anche in funzione:

  • delle agevolazioni normative e contributive sul lavoro, sulla legislazione sociale;
  • per i finanziamenti regionali, statali e comunitari.

Fino al 31 dicembre 2014 la disposizione sulla validità di 120 giorni si applica anche ai lavori edili per i soggetti privati.

Continua martedì 27 agosto: certificazione medica.

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