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I termini di inizio e di fine lavori possono essere prorogati di due anni

Le semplificazioni in edilizia, come ho già avuto modo di osservare, sono modifiche al TU dell’Edilizia (DPR 380/2001), nel quale è prevista anche la dichiarazione del tecnico abilitato con compiti di redigere la relazione da allegare alla comunicazione di inizio lavori. Con la nuova legge il tecnico non è più obbligato a dichiarare l’assenza di rapporti di dipendenza con l’impresa esecutrice dei lavori né con il committente.

Altra novità della Legge di conversione 98/2013 è rappresentata dal fatto che, per i titoli abilitativi* rilasciati prima dell’entrata in vigore (21 giugno 2013) del DL Del Fare, i termini di inizio e ultimazione dei lavori  possono essere prorogati di due anni.

La disposizione si applica ai lavori:

  • autorizzati con permesso di costruire o;
  • iniziati dopo la presentazione di denuncia di inizio attività o dopo la segnalazione certificata di inizio attività.

Eliminato anche il silenzio-rifiuto dei procedimenti di rilascio del permesso di costruire** nel caso di vincoli ambientali, culturali e paesaggistici, cosicché le procedure si concludono solo con l’adozione di un atto “espresso”.

E nell’ipotesi di negazione del necessario parere/nulla osta, etc., decorso il termine per l’adozione del provvedimento finale, la domanda di rilascio del permesso di costruire si intende respinta. La procedura a seguire, poi, vuole che il responsabile del procedimento, entro cinque giorni:

  • comunichi al richiedente il provvedimento di diniego dell’atto di assenso;
  • indichi il termine e l’autorità presso la quale è possibile ricorrere.

Questa modalità garantisce “una maggiore certezza ai tempi di conclusione dei procedimenti”.

* Si intendono:

a) il permesso di costruire;
b) la denuncia di inizio attività (DIA);
c)  la cosidetta superDIA (ora sostituite dalla Segnalazione certificata di inizio attività, SCIA).

** Il principio del “silenzio-assenso” per il permesso di costruire è stato introdotto dalla L106/2011, di conversione del DL 70/2011.La domanda per l’ottenimento del permesso va presentata allo Sportello unico per l’edilizia (SUE), corredata dalla documentazione tecnica necessaria.

Continua giovedì 5 settembre: prevenzione incendi.

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