La circolare di cui mi sono occupato nella precedente news (vedi in basso, approfondimento del 20 agosto 2013 Ndr) è, si può dire, contemporanea al rapporto 21.01.2012 del “Gruppo di studio per la verifica dello stato di attuazione, della rispondenza delle norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto e per l’implementazione di azioni atte al loro completamento”.
Il Gruppo, costituito l’8 aprile del 2008, ha esaminato criticamente l’argomento delle Eesedi in uno specifico capitolo, la scheda 6*, rilevando, fra l’altro, che “la semplificazione messa in atto dagli orientamenti pratici…ancorché positiva ed opportuna per taluni aspetti procedurali ed opportuni dal punto di vista operativo”, evidenzia, tuttavia:
- “uno scollamento con talune normative in essere, legate, ad esempio, al trasporto del rifiuto contenente amianto operato da soggetto privato;
- uno squilibrio nella procedura di … acquisizione delle informazioni riguardanti le azioni di bonifica di amianto installato”.
L’intervento di bonifica compiuto con l “agevolazione Esedi”, continua la scheda del Rapporto del gruppo di studio, “…non consente:
a) di avere riscontri sulla fine dei beni contenenti amianto che vengono rimossi (spesso non sono “originariamente dichiarati”;
b) di governare il processo di dismissione … con la conseguenza della possibilità di avere “smaltimenti abusivi ed incontrollati“;
c) di conoscere “le azioni compiute e le modalità di intervento messe in atto” (potrebbero anche essere state “fonte di inquinamento ambientale” oltre che di danno fisico ai lavoratori addetti e alla popolazione indirettamente ed involontariamente coinvolta nel processo di bonifica.
Conclusioni del Gruppo.
1) Occorre introdurre una modalità procedurale omogenea ed efficace, che garantisca la correttezza dell’intervento per la tutela della persona anche tramite l’adozione certa di dispositivi protettivi.
2) Occorre adottare modalità che assicurino: a) l’effettiva procedura di rimozione del materiale; b) il conferimento del rifiuto contenente amianto prodotto nell’intervento; c) l’ adeguato smaltimento del rifiuto di amianto.
L’introduzione dell’obbligo a carico del datore di lavoro di presentazione del Piano di lavoro consentirà le Asl competenti potranno “acquisire gli elementi informativi essenziali” delle operazioni.
*Altre schede del Rapporto, riguardano:
- Sorveglianza epidemiologica;
- Liste esposti ad amianto;
- Sorveglianza sanitaria;
- Mappatura dell’amianto;
- Modello unificato di relazione art. 9 Legge 257/92;
- Esposizioni sporadiche E di Debole intensità – Esedi;
- Formazione degli operatori sul rischio amianto;
- Laboratori analisi dell’amianto;
- Biofibre – Analisi dell’amianto in matrici biologiche;
- Pietre verdi;
- Lavori di sbancamento e scavo di gallerie;
- Fascicolo fabbricato con presenza di amianto;
- Microraccolta dell’amianto;
- Mezzi di trasporto collettivo (treni e navi);
- Prodotti di importazione contenenti amianto;
- Testo unico delle normative sull’ amianto;
- Fibre artificiali vetrose.
Info: il rapporto del Gruppo.
Leggi anche: regole per attività Esedi.