Com’ è noto, la denuncia degli infortuni segue la procedura indicata qui sotto.
A) Il datore di lavoro:
- effettua la denuncia all’Inail – dal 1° luglio, obbligatoriamente per via telematica;
- trasmette, per raccomandata con ricevuta di ritorno, la denuncia all’Autorità di pubblica sicurezza.
B) L’Autorità di pubblica sicurezza trasmette la denuncia all’Asl competente.
Con la modifica della L.98/2013*, la procedura cambia, perché l’Inail trasmette le denunce per via telematica:
- all’Autorità di pubblica sicurezza;
- all’ASL;
- alle altre Autorità competenti.
Viene così soddisfatta l’esigenza fortemente avvertita di una maggiore celerità di invio delle denunce ma anche, se non soprattutto, viene resa ragione al principio dell’ “unificazione delle comunicazioni di cittadini e imprese verso la Pubblica amministrazione”.
La nuova procedura, per trovare piena applicazione, dovrà, peraltro, attendere che siano trascorsi 6 mesi dall’emanazione di un decreto che individua le modalità tecniche di funzionamento del sistema informativo per la prevenzione.
*Art. 32, comma 6.
Continua giovedì 19 settembre: idoneità macchine agricole.
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