ROMA – Pubblicato dall’Agenzia delle Entrate l’aggiornamento ottobre 2013 della sua guida Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali.
L’opuscolo segnala le ultime modifiche, chiarisce chi può usufruire delle detrazioni, per quali lavori e come richiedere correttamente il beneficio fiscale.
Sono due i decreti che recentemente sono intervenuti in materia con importanti novità:
- il decreto legge n. 83/2012 è intervenuto sulla misura della detrazione elevandola dal 36% al 50% per tutte le spese effettuate dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013 fissando a 48.000 € l’importo massimo di spesa ammessa al beneficio.
- Il decreto legge n. 63/2013, ha prorogato questi maggiori benefici alle spese effettuate entro il 31 dicembre 2013 e ha introdotto:
- “1. una detrazione del 65% delle spese effettuate dal 4 agosto 2013 (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto) al 31 dicembre 2013 per interventi di adozione di misure antisismiche su costruzioni che si trovano in zone sismiche ad alta pericolosità, se adibite ad abitazione principale o ad attività produttive;
- 2. un’ulteriore detrazione del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), finalizzati all’arredo di immobili oggetto di ristrutturazione. Per questi acquisti sono detraibili le spese documentate e sostenute dal 6 giugno 2013 (data di entrata in vigore del decreto) al 31 dicembre 2013. La detrazione va calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro e ripartita in 10 quote annuali di pari importo”.
Tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), residenti o meno nel territorio dello Stato possono usufruire della detrazione sulle spese di ristrutturazione sostenuti per ristrutturare le abitazioni e le parti comuni degli edifici residenziali situati nel territorio dello Stato. L’agevolazione spetta sia ai proprietari o nudi proprietari che ai titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie).
I lavori sulle unità immobiliari residenziali e sugli edifici residenziali per i quali spetta l’agevolazione riguardano le spese sostenute per:
- interventi di manutenzione straordinaria, per le opere di restauro e risanamento conservativo, per i lavori di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale e su tutte le parti comuni degli edifici residenziali;
- interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi;
- interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune;
- lavori finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi a oggetto ascensori e montacarichi;
- interventi per la realizzazione di ogni strumento idoneo a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap gravi;
- interventi di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte a evitare gli infortuni domestici;
- interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;
- interventi finalizzati alla cablatura degli edifici, al contenimento dell’inquinamento acustico, al conseguimento di risparmi energetici, all’adozione di misure di sicurezza statica e antisismica degli edifici, all’esecuzione di opere interne.
In merito alla sicurezza domestica si segnala che l’agevolazione compete anche per la semplice riparazione di impianti insicuri realizzati su immobili, tra le opere agevolabili sono ammesse anche la sostituzione del tubo del gas o la riparazione di una presa mal funzionante oltre a a interventi strutturali quali l’installazione di apparecchi di rilevazione di presenza di gas inerti, il montaggio di vetri anti-infortunio o l’installazione del corrimano.
Per quanto riguarda il risparmio energetico si segnala che rientra tra i lavori agevolabili l’installazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia. Previste inoltre detrazioni anche in alcuni casi di manutenzione ordinaria.
Si segnala infine che ai fini della detrazione, oltre alle spese necessarie per l’esecuzione dei lavori, è possibile considerare anche:
- “le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse;
- le spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento;
- le spese per la messa in regola degli edifici ai sensi del DM 37/2008 – ex legge46/90 (impianti elettrici) e delle norme Unicig per gli impianti a metano (legge 1083/71);
- le spese per l’acquisto dei materiali;
- il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti;
- le spese per l’effettuazione di perizie e sopralluoghi;
- l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunzie di inizio lavori;
- gli oneri di urbanizzazione;
- gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi nonché agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati (decreto n. 41 del 18 febbraio 1998).”.
Per approfondire: Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali.