ROMA – Segnalata dai Vigili del Fuoco la pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del Regolamento UE 944/2013 del 2 ottobre 2013 sulla modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele.
Il provvedimento riguarda il regolamento Clp, sostanze e miscele, e ne modifica dei tratti negli allegati IV e VI.
Per quanto riguarda l’allegato IV viene modificato il riferimento al codice P210 “Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.”. Nell’allegato VI invece Classificazione ed etichettatura armonizzate di talune sostanze pericolose vengono invece modificate la tabella 3.1 Elenco della classificazione e dell’etichettatura armonizzate di sostanze pericolose e la tabella 3.2 Elenco della classificazione e dell’etichettatura armonizzate di sostanze pericolose dall’allegato I della direttiva 67/548/CEE.
Le modifiche introdotte sull’allegato IV si “applicano alle sostanze a “decorrere dal 1° dicembre 2014 e alle miscele a decorrere dal 1° giugno 2015 con deroghe (“le sostanze e le miscele possono, rispettivamente prima del 1° dicembre 2014 e prima del 1° giugno 2015, essere classificate, etichettate e imballate in conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008 modificato dal presente regolamento; fino al 1° dicembre 2016 non sussiste l’obbligo di etichettare o imballare nuovamente in conformità del presente regolamento le sostanze classificate, etichettate e imballate in conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008 e immesse sul mercato prima del 1° dicembre 2014; fino al 1 o giugno 2017 non sussiste l’obbligo di etichettare e imballare nuovamente in conformità del presente regolamento le sostanze classificate, etichettate e imballate in conformità della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio o del regolamento CE n. 1272/2008 e immesse sul mercato prima del 1 o giugno 2015”).
Per quanto riguarda le modifiche all’allegato VI “si applica a decorrere dal 1° gennaio 2015 per tutte le voci ad eccezione della voce «pece, catrame di carbone, alta temperatura» (pitch, coal tar, high-temp.; numero CE 266-028-2), per la quale l’articolo 1 si applica a decorrere dal 1 o aprile 2016”. Anche in questo caso una deroga (“le classificazioni armonizzate di cui all’allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008, quale modificato dal presente regolamento, possono applicarsi anteriormente alle date”) indicate.
Info: Regolamento 944/2013.