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Prodotti da costruzione, Circolare interministeriale prot.DCPREV n.14413

ROMA -Pubblicata nel sito dei Vigili del fuoco la Circolare interministeriale prot. DCPREV n.14413 del 23 ottobre 2013 concernente le procedure di autorizzazione e notifica ai sensi del Regolamento (UE) n. 305/2011.

L’atto, predisposto dal Ministero dell’Interno, dal Ministero dello Sviluppo e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, interviene in attesa dell’attuazione del Regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, e in attesa della definizione del sistema di regole che conferisce ad ACCREDIA la delega in materia di prodotti da costruzione.

Non essendo attualmente possibile presentare istanze basata sul certificato di accreditamento la circolare definisce le procedure di prima autorizzazione, di estensione o ulteriore autorizzazione ai fini della notifica dei prodotti da costruzione e stabilisce che “gli organismi che intendano richiedere una prima autorizzazione, estensione o ulteriore autorizzazione ai fini della notifica ai sensi del Regolamento (UE) 305/20122, presentano alla DGMCCVNT del Ministero dello Sviluppo Economico, apposita istanza in bollo, redatta secondo il modello di cui all’allegato A, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante e corredata dalla documentazione indicata nell’Allegato B, fornita in formato elettronico modificabile (.PDF/A).

Qualora l’istanza riguardi prodotti per i quali risultino rilevanti i requisiti base per le opere n. 1 ovvero 2, la medesima istanza ed i relativi allegati sono presentati rispettivamente al STC del Ministero delle Infrastrutture  e Trasporti ovvero alla DCPST del Ministero dell’Interno.

L’istruttoria delle amministrazioni competenti si conclude con un decreto di autorizzazione, con validità pari a 4 anni, propedeutico ala successiva notifica; le estensioni e le ulteriori autorizzazioni mantengono la scadenza del decreto cui si riferiscono. Si fa infine presente che ai sensi dell’art. 48, coma 5, del regolamento (UE) n. 305/2011 le attività di organismo notificato potranno essere eseguite solo se la Commissione Europea p gli altri Stati Membri non sollevino obiezioni entro due mesi dalla notifica”.

Per approfondire: circolare autorizzazione prodotti costruzione.

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