Il Dlgs 19 novembre 2007, n. 234, con il recepimento della Direttiva 2002/15/CE*, ha innalzato i livelli di tutela e sicurezza della categoria dei lavoratori mobili e ha contribuito ad “armonizzare le condizioni di concorrenza fra le imprese di trasporto”.
Il 234, entrato in vigore il 1 gennaio del 2008, si applica “ai lavoratori mobili alle dipendenze di imprese stabilite in uno Stato membro dell’Unione europea che partecipano ad attività di autotrasporto di persone e merci su strada contemplate:
- dal regolamento (Ce) n. 561/2006** oppure;
- dall’accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR***)”.
L’art. 3, lett. a) del DLgs 234 definisce l’orario di lavoro come quello “preso fra l’inizio e la fine del lavoro durante il quale il lavoratore mobile è sul posto di lavoro, a disposizione del datore di lavoro ed esercita le sue funzioni o attività”, compresi:
- il tempo dedicato a “tutte le operazioni di autotrasporto” (guida, carico, scarico, supervisione salita e discesa passeggeri, pulizia, manutenzione tecnica del veicolo, ecc.);
- i periodi di tempo “durante il quale il lavoratore non può disporre liberamente del proprio tempo” (periodi di attesa per carico o scarico…).
Invece, non sono da comprendere nell’orario di lavoro:
- le interruzioni della guida (art. 7 del Regolamento CEE del 2006);
- i riposi intermedi;
- i tempi di disponibilità (durante i quali il lavoratore, pur non dovendo rimanere sul posto di lavoro, deve tenersi a disposizione per rispondere ad eventuali chiamate).
Alcune definizioni del 234.
Settimana, periodo compreso fra le ore 00,00 del lunedì e le ore 24,00 della domenica.
Lavoro notturno, quello prestato durante “un periodo di almeno quattro ore consecutive tra le ore 00,00 e le ore 7,00”.
* “Organizzazione dell’orario di lavoro delle persone che svolgono operazioni mobili di autotrasporto”.
** Il regolamento disciplina “periodi di guida, interruzioni e periodi di riposo per i conducenti che eseguono il trasporto di persone e di merci su strada, al fine di armonizzare le condizioni di concorrenza fra diversi modi di trasporto terrestre, con particolare riguardo al trasporto su strada, …. e di migliorare le condizioni di lavoro e la sicurezza stradale. Il regolamento mira inoltre ad ottimizzare il controllo e l’applicazione da parte degli Stati membri … ma anche a promuovere migliori pratiche nel settore dei trasporti su strada”.
*** Disposizioni dell’accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (sono del 01.07.1970).
Continua lunedì 18 novembre 2013: registrazione orario autotrasportatori.
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